Esenzione IMU per enti religiosi: non basta la finalità solidaristica se l’attività è svolta dietro corrispettivo di mercato (Cass. civ. Sez. 5 n. 9930 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione IMU per gli enti non commerciali, l’onere di dimostrare i presupposti dell’esenzione grava sul contribuente, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa impositiva. Il requisito oggettivo dell’esenzione postula che l’attività svolta nell’immobile non abbia carattere commerciale; a tal fine, è necessario che l’attività sia esercitata a titolo gratuito o dietro versamento di un importo simbolico. La destinazione degli utili al perseguimento di fini sociali o religiosi non rileva, costituendo un momento successivo alla loro produzione e non facendo venir meno il carattere commerciale dell’attività.
Il Fatto
La Procura Generalizia della Congregazione delle Suore Francescane della Croce del Libano impugnò un avviso di accertamento IMU per l’anno 2013, con cui il Comune di Roma aveva accertato una maggiore imposta. Il ricorso fu respinto in primo grado, ma l’appello fu integralmente accolto dal giudice di secondo grado, che riconobbe la sussistenza dei requisiti per l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992, ritenendo che l’attività ricettiva fosse svolta senza fini di lucro e con corrispettivi ridotti rispetto ai prezzi di mercato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo fondati i motivi dedotti. Il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo dell’esenzione, provando che l’attività cui l’immobile è destinato non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale. La prova della natura non commerciale dell’attività richiede che quest’ultima sia svolta a titolo gratuito o dietro versamento di un importo simbolico.
La Corte ha richiamato la decisione della Commissione dell’Unione Europea del 19 dicembre 2012, secondo cui anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica offrendo beni o servizi sul mercato. La finalità sociale di un’attività non basta da sola a escluderne la classificazione come attività economica, essendo necessario che l’attività sia svolta a titolo gratuito o dietro versamento di un importo simbolico.
Gli argomenti sulle finalità solidaristiche che connotano l’attività ricettiva sono stati considerati irrilevanti ai fini tributari, poiché l’attività non era svolta a titolo gratuito, ma dietro corrispettivo, pur se in fascia medio-bassa. La destinazione degli utili al perseguimento di fini sociali o religiosi non rileva, non facendo venir meno il carattere commerciale dell’attività.
Il ricorso è stato accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
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Nota della Redazione
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