Errore revocatorio e sentenza di non luogo a procedere ex art. 21-bis d.lgs. 74/2000 (Cass. civ. Sez. 5 n. 22165 del 28.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., coordinato con l’art. 391-bis cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità e consistere in una falsa percezione della realtà, non in un’errata valutazione delle risultanze processuali. La sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell’art. 425, comma 3, cod. proc. pen., avendo natura meramente processuale e non essendo irrevocabile, non è assimilabile a una sentenza di assoluzione “pronunciata in seguito a dibattimento” e non spiega efficacia di giudicato nel processo tributario ai sensi dell’art. 21-bis d.lgs. 74/2000, che non ha portata retroattiva rispetto a tale tipologia di pronunce.

Il Fatto

La società contribuente impugnava per revocazione l’ordinanza con cui la Cassazione aveva respinto il suo ricorso avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, che aveva confermato un avviso di accertamento basato sul disconoscimento della detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti. Nell’ambito di quel giudizio di legittimità, la società aveva invocato, quale ius superveniens, l’applicazione dell’art. 21-bis d.lgs. 74/2000, assumendo che una sentenza di proscioglimento del proprio legale rappresentante dovesse avere efficacia di giudicato nel processo tributario.

L’ordinanza gravata aveva escluso tale efficacia, ritenendo che la sentenza di proscioglimento in udienza preliminare non fosse idonea alla valutazione sul fondamento dell’accusa. Con il ricorso per revocazione, la società sosteneva che la Cassazione fosse incorsa in un errore di fatto, avendo confuso una richiesta di archiviazione con la sentenza di non luogo a procedere.

La Motivazione della Corte

La Sezione Quinta dichiara inammissibile il ricorso, confermando la proposta di definizione accelerata. Preliminarmente, richiama il principio per cui il consigliere delegato che formula la proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. può far parte del collegio, non versando in situazione di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 cod. proc. civ., come affermato dalle Sezioni Unite n. 9611 del 10/04/2024.

Nel merito, la Corte osserva che l’errore denunciato non sussiste e non è decisivo. La disposizione invocata, l’art. 21-bis d.lgs. 74/2000, introdotto dal d.lgs. n. 87/2024, richiede una sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento. La sentenza di non luogo a procedere ex art. 425, comma 3, cod. proc. pen. non consegue a dibattimento, ha natura meramente processuale e può essere revocata ai sensi dell’art. 434 cod. proc. pen., sicché non rientra nel perimetro applicativo della norma.

Quanto all’errore revocatorio, la Corte ricorda che esso deve consistere in una falsa percezione della realtà, non in un’erronea valutazione delle risultanze processuali, come da giurisprudenza costante (Cass. Sez. 6, n. 2236 del 2022). Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata non aveva confuso i provvedimenti, avendo richiamato la motivazione della sentenza d’appello e poi esaminato specificamente la questione dell’efficacia della pronuncia del Giudice per l’Udienza Preliminare. La Corte aggiunge che la sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 13/04/2026, che ha dichiarato la legittimità costituzionale dell’art. 21-bis, nulla aggiunge al caso, riferendosi alle sole sentenze dibattimentali.

Infine, la Corte evidenzia, pur non risultando dalla pronuncia impugnata, che il proscioglimento era avvenuto con formula dubitativa e “perché il fatto non costituisce reato”, formula non contemplata dall’art. 21-bis d.lgs. 74/2000, che limita l’efficacia alle sole formule “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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