Rimborso Iva: l’onere probatorio del contribuente e la detrazione per spese pre-attività (Cass. civ. Sez. 5 n. 199 del 03.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto di un’istanza di rimborso Iva, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la conseguenza che su di lui grava l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato. Le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale. L’Amministrazione finanziaria può pertanto contestare il credito esposto in dichiarazione anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento. In materia di Iva, la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti spetta anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché le spese siano finalizzate alla costituzione delle condizioni per l’inizio effettivo dell’attività tipica e siano inerenti alle finalità imprenditoriali, senza che rilevi il mancato possesso dell’autorizzazione amministrativa, ove l’attività possa essere legittimamente intrapresa mediante segnalazione di inizio attività.
Il Fatto
Una società agricola a responsabilità limitata impugnava dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta il silenzio-rifiuto formatosi su una propria istanza di rimborso Iva per l’anno 2008, presentata ai sensi dell’art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972 per un ammontare corrispondente al minore dei crediti emergenti dalle dichiarazioni unificate del triennio di riferimento. Il giudice di prime cure respingeva il ricorso, ritenendo non chiaramente dimostrata la destinazione degli investimenti allo svolgimento dell’attività di agriturismo. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania accoglieva parzialmente l’appello, confermando il diniego solo per le fatture prive di prova dell’avvenuto pagamento e riconoscendo il rimborso per le altre poste, in ragione dell’accertata effettività dell’azienda e della strumentalità degli acquisti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha qualificato come ricorso incidentale l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle entrate successivamente alla notifica del ricorso principale della società, ancorché presentata con atto separato. Il primo motivo del ricorso principale, concernente la pretesa necessità di un formale accertamento per negare il rimborso, è stato giudicato infondato. La Corte ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 21766 del 2021, secondo cui l’Amministrazione può contestare il credito esposto dal contribuente anche se sono scaduti i termini per l’accertamento, in applicazione del principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum, gravando comunque sul contribuente l’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto al rimborso.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso il dedotto vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., richiamando il consolidato orientamento per cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio, se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva espressamente dato conto della valutazione delle fatture e dei pagamenti, escludendo il rimborso solo per quelli non documentati. La ricorrente non aveva inoltre indicato le ragioni per cui i documenti trascurati avrebbero determinato una decisione diversa, limitandosi a sollecitare un non consentito riesame del merito.
Con riferimento al primo motivo del ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello non apparente, in quanto sorretta da un percorso argomentativo compiuto e comprensibile in ordine alla strumentalità delle fatture pagate all’attività agricola. Il secondo motivo, riguardante la detraibilità dell’Iva per acquisti effettuati prima dell’inizio dell’attività e del rilascio dell’autorizzazione agrituristica, è stato parimenti rigettato. La Suprema Corte ha ribadito che la detrazione può spettare anche per le spese di investimento sostenute prima dell’effettivo inizio dell’attività economica, purché finalizzate alla sua costituzione, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e con il principio di neutralità dell’imposta. Ha inoltre precisato che, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge regionale della Campania n. 15 del 2008 e dell’art. 6, comma 2, della legge n. 96 del 2006, l’attività agrituristica può essere intrapresa contestualmente alla presentazione della segnalazione di inizio attività, sicché il differimento dell’iscrizione negli elenchi degli operatori agrituristici non preclude l’esercizio del diritto alla detrazione.
Nota della Redazione
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