Obbligo di astensione del compilatore delle note caratteristiche: non sussiste in caso di normali screzi di servizio (TAR Marche n. 808 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’obbligo di astensione del compilatore delle note caratteristiche militari va esclusa, in assenza di una fattispecie tipizzata, quando la vicenda disciplinare che ha coinvolto il valutando consista in un normale screzio di servizio con il superiore gerarchico, privo di profili di inimicizia personale o di conflitto di interessi oggettivo. L’astensione non è conseguenza automatica dell’adozione di sanzioni disciplinari, né della mera esistenza di un procedimento disciplinare, dovendosi invece apprezzare la natura della condotta ascritta e la sua capacità di contrapporre realmente il superiore e il subordinato. Le schede valutative militari sono autonome tra loro, atteso che ciascuna si riferisce a un periodo specifico; l’abbassamento della qualifica finale, pur dovendo essere sorretto da elementi oggettivi presenti nel fascicolo personale, non richiede necessariamente il riferimento a episodi specifici o a vicende disciplinari, ben potendo discendere da una flessione del rendimento complessivamente apprezzata dai superiori. La qualifica apicale di “Eccellente” postula un rendimento immune da scadimenti nel periodo di riferimento, mentre il giudizio sintetico finale deve essere logicamente coerente con le valutazioni espresse sui singoli indicatori.
Il Fatto
Un sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, da anni valutato con la qualifica di “Eccellente”, impugnava la scheda valutativa relativa al periodo 23 febbraio 2022 – 22 febbraio 2023, con la quale gli era stata attribuita la qualifica finale di “Superiore alla media”. Il militare era stato oggetto di un procedimento disciplinare, avviato su deferimento del suo comandante diretto di Stazione, per l’uso di modi poco consoni nei riguardi dello stesso comandante e di una collega. La Commissione di Disciplina aveva ritenuto che l’incolpato non fosse passibile di sanzione, ma il comandante di corpo aveva comunque irrogato il rimprovero per la violazione di alcune disposizioni del D.P.R. n. 90/2010. Tale sanzione era stata impugnata in separato giudizio, ancora pendente. Con il ricorso in esame, il militare deduceva la violazione dell’obbligo di astensione del compilatore della scheda, stante il suo coinvolgimento nel procedimento disciplinare, e l’insufficiente motivazione del peggioramento dei giudizi su numerose voci valutative.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche, dopo aver premesso che le considerazioni svolte riguardano esclusivamente il giudizio in esame, ha dichiarato infondato il motivo relativo alla violazione dell’obbligo di astensione. Il Collegio ha condiviso i principi richiamati dal ricorrente, secondo cui le cause di astensione non costituiscono un numerus clausus e il superiore deve valutare l’esistenza di gravi ragioni di convenienza. Ha tuttavia precisato che, nei reparti militari, l’esercizio quotidiano dell’azione di comando implica il continuo confronto con i subordinati e l’onere di intervenire per prevenire o reprimere condotte contrarie ai doveri del militare. Il superiore che rileva un’infrazione non è quindi, solo per questo, obbligato ad astenersi dalla redazione dei documenti caratteristici: diversamente, nessun comandante di plotone, compagnia o stazione potrebbe valutare i propri dipendenti, con grave pregiudizio per la funzionalità dell’amministrazione.
Ciò che rileva, secondo il Tribunale, è la natura della condotta ascritta al subordinato. Le infrazioni disciplinari inerenti alle modalità di svolgimento del servizio o ai rapporti quotidiani, come quelle per cui è causa, quasi mai implicano l’insorgenza di un conflitto di interessi. L’obbligo di astensione ricorre, invece, in vicende che contrappongono superiore e subordinato per ragioni estranee al servizio, quali rapporti di debito, inimicizia personale o vicende disciplinari e penali particolarmente delicate. Nel caso di specie, trattandosi di un normale screzio, sorto nell’ambito dell’attività di servizio e privo di profili di inimicizia tale da far insorgere l’obbligo di astensione, la censura è stata respinta.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso la natura “repentina” del peggioramento, rilevando che il ricorrente non aveva sempre conseguito la qualifica apicale. Ha poi richiamato il principio dell’autonomia delle valutazioni caratteristiche, ciascuna riferita a un periodo specifico. Ha precisato che le voci della scheda non sono in assoluto insuscettibili di rivalutazione in peius, perché i requisiti ivi compendiati sono giudicati sulla base del modo in cui si sono manifestati nel periodo di valutazione. La Corte ha evidenziato la corrispondenza biunivoca tra i singoli indicatori e il giudizio sintetico finale, con la necessità di coerenza logica tra gli uni e l’altro.
Il Tribunale ha infine osservato che, sebbene l’art. 694 del D.P.R. n. 90/2010 vieti di menzionare vicende di rilievo penale o disciplinare nella documentazione caratteristica, la sanzione irrogata era valida ed efficace al momento della redazione della scheda, essendo stata respinta la domanda cautelare, e i superiori potevano quindi legittimamente tenerne conto. Anche a prescindere dalla sanzione, i fatti descritti nella relazione di servizio dimostravano un venir meno a norme di comportamento che ben poteva giustificare il lieve abbassamento della qualifica finale. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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