La non approvazione tariffaria ARERA quale potere simmetrico all’approvazione (TAR Lombardia n. 3506 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di esito negativo del controllo di coerenza regolatoria sulla validazione dell’aggiornamento del PEF operata dall’Ente territorialmente competente, ARERA esercita il potere di non approvazione, quale potere simmetrico a quello di approvazione previsto dall’art. 8.4 della delibera n. 389/2023/R/RIF: la non approvazione costituisce evenienza automatica collegata all’esito negativo del controllo, non già una sanzione o un’ipotesi patologica. L’Autorità non può essere obbligata ad approvare con modificazioni una validazione affetta da criticità nell’impostazione di fondo delle valutazioni di competenza dell’ETC, né a sostituirsi alle valutazioni discrezionali di quest’ultimo, come la scelta sulla misura del coefficiente CRIa, che la regolazione tariffaria rimette alla facoltà dell’Ente territorialmente competente. La mancata approvazione non determina un vuoto di tutela, poiché, per la ratio della previsione di cui all’art. 7.8 della delibera n. 363/2021/R/RIF, fino all’approvazione dell’Autorità continuano ad applicarsi, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’organismo competente.
Il Fatto
La società, gestore del servizio di igiene urbana nei Comuni di Ginosa e Torricella, ha impugnato la delibera ARERA n. 591/2025/R/RIF del 30.12.2025, con cui l’Autorità ha concluso con esito negativo il procedimento di verifica della coerenza regolatoria dell’aggiornamento biennale del PEF 2024-2025 validato da AGER, escludendo incrementi dei corrispettivi all’utenza finale e riservandosi di attivare il potere sanzionatorio. Il ricorrente ha dedotto quattro motivi, contestando la mancata sospensione del procedimento in attesa del riesame di AGER, la mancata verifica delle criticità sul limite alla crescita delle tariffe e sul coefficiente CRIa, la mancata attivazione del potere di approvazione con modificazioni e l’illegittima riserva di sanzione. I due ricorsi sono stati riuniti per connessione oggettiva e soggettiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2025 sui limiti del sindacato del giudice amministrativo sui poteri regolatori delle Autorità indipendenti: la verifica di legittimità è di tipo funzionale, incentrata su ragionevolezza e proporzionalità, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella dell’organo istituzionalmente competente.
Il primo motivo è stato respinto: ARERA, nel fissare ad AGER il termine di dieci giorni per concludere il riesame, ha esercitato la propria funzione regolatoria con un termine di natura ordinatoria, non impediente la conclusione del procedimento né l’acquisizione degli esiti istruttori oltre il termine, in virtù del principio di buon andamento. La sospensione del procedimento di approvazione non era invece possibile, attesa la tipicità e tassatività delle cause di sospensione dei procedimenti amministrativi.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la delibera impugnata ha compiutamente dato atto delle criticità rappresentate dai gestori e ha ribadito le corrette modalità di calcolo del parametro del limite alla crescita delle tariffe. Tuttavia, ai sensi dell’art. 4.1, lett. b), della delibera n. 389/2023/R/RIF, la valorizzazione del coefficiente CRIa costituisce una facoltà rimessa alla valutazione discrezionale dell’ETC: ARERA non avrebbe potuto sostituirsi ad AGER nell’indicare la misura di applicazione del coefficiente.
Sul terzo motivo, il Collegio ha chiarito che il potere di approvazione è collegato all’esito positivo del controllo di coerenza regolatoria; in caso di esito negativo, il contenuto del potere è specularmente la non approvazione, evenienza automatica contemplata dalle previsioni regolatorie. Imporre all’Autorità di approvare con modificazioni una validazione affetta da criticità nell’impostazione di fondo significherebbe sostituirsi a una competenza istituzionale riservata all’Autorità indipendente. La mancata approvazione non crea vuoti di tutela: la regola sui prezzi massimi di cui all’art. 7.8 della delibera n. 363/2021/R/RIF, per la sua ratio e formulazione ampia, vale anche per l’aggiornamento biennale, sicché fino all’approvazione continuano ad applicarsi le tariffe determinate dall’ETC. Il punto 6 della delibera n. 409/2025, che esclude incrementi tariffari in favore degli utenti, costituisce esercizio di un potere strumentale rispetto alla funzione di approvazione delle tariffe attribuita dall’art. 1, comma 527, lett. h), della legge n. 205/2017.
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: la riserva di esercitare il potere sanzionatorio di cui all’art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/1995 non è attualmente lesiva, non essendo stata ancora esercitata. I ricorsi sono stati pertanto respinti, con compensazione delle spese per la complessità e novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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