Nessun obbligo di provvedere su istanza di riqualificazione urbanistica e autotutela (TAR Toscana n. 1260 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non sussiste alcun obbligo dell’Amministrazione comunale di pronunciarsi su un’istanza con cui il privato chieda la riqualificazione urbanistica di un’area, quando tale richiesta si collochi al di fuori dei principi e dei termini del procedimento di adozione degli strumenti di pianificazione territoriale. Parimenti non è coercibile, tramite il rimedio avverso il silenzio, l’attivazione del procedimento di autotutela, rispetto al quale il privato vanta un mero interesse di fatto e non una posizione di interesse legittimo. Ne consegue l’inammissibilità delle ulteriori domande connesse, in una materia connotata da ampia discrezionalità. Resta fermo che le controversie relative agli avvisi di accertamento IMU appartengono alla giurisdizione tributaria.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un’area nel territorio comunale, ha presentato una diffida del 13 luglio 2023 con cui ha chiesto all’Amministrazione di provvedere alla riqualificazione urbanistica del fondo. All’inerzia dell’ente ha fatto seguito il ricorso al TAR, con cui il privato ha domandato l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la condanna del Comune a provvedere entro trenta giorni, la declaratoria di inedificabilità dei terreni per il periodo 2010-2021, l’annullamento di due avvisi di accertamento e la nomina di un commissario ad acta.

Il Comune si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario quanto agli avvisi di accertamento e sostenendo, nel resto, che l’istanza mirava a ottenere una declassificazione dei terreni al di fuori del procedimento di pianificazione. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la domanda di illegittimità degli avvisi di accertamento esecutivi, adottati ai sensi dell’art. 1, commi da 784 a 804 della legge n. 160/2019. Poiché si tratta di atti con cui il Comune intima il pagamento dell’IMU, la relativa impugnazione spetta al giudice tributario, in forza dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, che devolve a tale giurisdizione le controversie aventi ad oggetto tributi comunali. Il TAR dichiara quindi il difetto di giurisdizione, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., qualora sia riproposta entro tre mesi dal passaggio in giudicato.

Quanto alla domanda avverso il silenzio, il Tribunale ricostruisce il percorso pianificatorio: il piano operativo comunale è stato adottato con deliberazione consiliare n. 20 del 14 maggio 2021, pubblicata sul BURT, con termine per le osservazioni fino al 25 luglio 2021, e poi approvato con deliberazione n. 58 del 28 dicembre 2023, divenendo efficace il 5 aprile 2024. L’area del ricorrente risulta classificata in un’apposita scheda norma per interventi di trasformazione.

Su questa base il Collegio qualifica l’istanza come volta a ottenere una riqualificazione dei terreni al di fuori dei principi e dei termini del procedimento amministrativo che governa l’adozione degli strumenti di pianificazione. Non è ravvisabile alcuna norma di legge o di regolamento che imponga al Comune di pronunciarsi sulla richiesta del privato, il quale avrebbe potuto intervenire nel procedimento di adozione del POC presentando osservazioni.

Il Tribunale esclude altresì un obbligo di provvedere in relazione al sollecitato esercizio del potere di autotutela. Rispetto a tale esercizio il privato non vanta una posizione di interesse legittimo, ma un mero interesse di fatto. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 355, che a sua volta richiama Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2012, n. 5199: non sussiste alcun obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza di riesame in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento mediante il rimedio del silenzio.

Il ricorso è pertanto respinto quanto alla domanda sul silenzio. Le ulteriori richieste, compresa quella di verificazione ex artt. 66 e 67 c.p.a., sono dichiarate inammissibili, trattandosi di domande connesse a un ricorso avverso il silenzio in materia di ampia discrezionalità. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori; sono compensate nei confronti della controinteressata non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *