Canone alloggi di servizio secondo d.P.R. 314/2006 ma irretroattività del provvedimento tariffario (Cons. Stato n. 4448 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di concessione di un alloggio di servizio che richiama espressamente il d.P.R. n. 314/2006 è disciplinato da tale regolamento speciale, con la conseguenza che il canone è determinato secondo l’art. 12, comma 2, d.P.R. n. 314/2006 e non secondo la disciplina del comodato. Il provvedimento generale che ridetermina i canoni non può tuttavia applicarsi retroattivamente ai rapporti già esauriti, poiché una simile interpretazione contrasta con il principio di buona fede e con l’art. 1366 c.c., che impone di individuare gli effetti dell’atto in base a ciò che il destinatario poteva ragionevolmente intendere. L’amministrazione deve operare in modo chiaro e lineare, fornendo regole di condotta certe, soprattutto quando da esse derivino conseguenze negative per il privato.

Il Fatto

Il ricorrente, nominato Capo della segreteria del Ministero della Giustizia, chiedeva e otteneva nel 2008 la concessione di un’unità abitativa ad uso foresteria, che riconsegnava nel luglio 2011, cessato l’incarico. Quasi tre anni dopo, l’amministrazione quantificava un arretrato per oneri occupazionali, poi rideterminato in una seconda nota.

Il TAR Lazio accoglieva i motivi aggiunti, escludendo l’applicabilità del d.P.R. n. 314/2006 e ravvisando comunque un legittimo affidamento del concessionario. Il Ministero proponeva appello, contestando sia la qualificazione del rapporto sia la sussistenza dell’affidamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’interpretazione del provvedimento di concessione del 2008 e rileva che esso richiama espressamente il d.P.R. n. 314/2006. Il TAR, sul punto, si era limitato a riprodurre la motivazione stesa per altre controversie del medesimo filone. Ne deriva l’applicabilità dell’art. 12, comma 2, d.P.R. n. 314/2006, che affida la determinazione del canone giornaliero a un provvedimento del direttore generale.

La Corte rileva però che dagli atti non è chiaro su quale base siano stati determinati i canoni fino al PDG 11 marzo 2014, il quale, secondo l’interpretazione letterale, disponeva solo per il futuro. Il successivo PDG 1 luglio 2014, qualificato come interpretazione autentica, estendeva invece la disciplina a tutti i rapporti dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Il passaggio decisivo riguarda la sorte di quest’ultimo provvedimento. Il TAR non lo aveva annullato e l’amministrazione non ne ha fatto valere il mancato annullamento, né lo ha impugnato in via incidentale. Una volta esclusa la sua rilevanza, una lettura retroattiva del PDG 11 marzo 2014 risulta contraria al principio di buona fede, che governa l’intero rapporto, già cessato da tempo al momento dell’adozione dell’atto.

Il Collegio richiama il criterio dell’art. 1366 c.c. e il principio di buon andamento, che impone alla pubblica amministrazione di fornire regole di condotta certe, citando Cons. Stato, Sez. III, n. 4364 del 2013. Non emerge prova che i pagamenti fossero stati effettuati “salvo conguaglio”, né che il conguaglio dovesse calcolarsi sul PDG del 2014.

L’appello è quindi accolto solo quanto all’applicabilità del regolamento speciale, con conferma del dispositivo di primo grado per diversa motivazione. Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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