Operazioni oggettivamente inesistenti: il giudice deve valutare gli indizi dell’Ufficio (Cass. civ. Sez. 5 n. 5979 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, qualora l’Ufficio dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’inesistenza dell’operazione, spetta al contribuente provarne l’effettiva esistenza per poter dedurre i costi e detrarre l’IVA. Tale onere non è assolto mediante l’esibizione della fattura o la documentata regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento, facilmente falsificabili e normalmente utilizzati per far apparire reale un’operazione fittizia. Il giudice tributario di merito è tenuto ad apprezzare singolarmente e complessivamente gli elementi presuntivi offerti dall’Amministrazione, estrinsecando in motivazione i risultati del proprio giudizio, e solo in un secondo momento, se li ritiene gravi, precisi e concordanti, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria del contribuente.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società, esercente attività di gestione di supermercati, tre avvisi di accertamento per gli anni 2010, 2011 e 2012, con i quali disconosceva la deducibilità di componenti negativi di reddito e la detraibilità dell’IVA su fatture emesse da una fornitrice per operazioni di fornitura di liquori a bassa gradazione alcolica, ritenute oggettivamente inesistenti, con conseguenti riprese fiscali e sanzioni.
La contribuente impugnava gli avvisi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che annullava gli atti impositivi. Le decisioni venivano confermate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che respingeva gli appelli dell’Amministrazione Finanziaria. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte, in virtù del principio della ragione più liquida, ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, concernente la violazione delle norme sul riparto dell’onere probatorio. Il Collegio ha richiamato il costante orientamento secondo cui, quando l’Ufficio dimostra, anche tramite presunzioni, l’inesistenza dell’operazione, il contribuente deve provarne l’effettiva esistenza, ma non può farlo esibendo la fattura o dimostrando la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, che sono facilmente falsificabili.
Tale regola trova fondamento nell’art. 54, secondo comma, d.P.R. n. 633/1972 e nell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, che consentono di desumere le omissioni o le false indicazioni anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. La Corte ha inoltre precisato che gli elementi presuntivi non devono essere necessariamente plurimi, potendo essere sufficiente anche un unico elemento grave e preciso, e che l’onere dell’Amministrazione non si estende alla prova della mala fede del contribuente.
Nel caso di specie, l’Agenzia aveva addotto una serie di indizi della fittizietà delle operazioni, come risultante dallo stralcio del processo verbale di constatazione richiamato negli avvisi di accertamento. La Corte regionale, però, non aveva sottoposto tali indizi ad alcuna disamina, limitandosi a rilevare che l’Ufficio non aveva effettuato altri riscontri sulle giacenze di magazzino, e aveva invece valorizzato la regolarità formale delle scritture contabili e la tracciabilità dei pagamenti, elementi ritenuti dalla giurisprudenza inidonei a dimostrare l’effettività delle operazioni.
La Corte ha quindi ravvisato la falsa applicazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio, accogliendo il secondo motivo e dichiarando assorbiti i restanti, con specifico riguardo alla censura relativa al valore probatorio del decreto di archiviazione penale. La sentenza impugnata è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, che dovrà procedere a una complessiva rivalutazione del compendio probatorio uniformandosi ai principi espressi, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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