La domanda di accertamento della natura condominiale non è nuova se il petitum resta identico (Cass. civ. Sez. 2 n. 14176 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di accertamento della natura condominiale di un bene e del conseguente diritto del condomino di usarlo ai sensi dell’art. 1102 cod. civ. non costituisce domanda nuova ai sensi dell’art. 345, primo comma, cod. proc. civ. quando il petitum rimane identico a quello dell’atto introduttivo e muta soltanto la qualificazione giuridica operata dal giudice. L’actio confessoria servitutis e l’accertamento della proprietà comune sul medesimo bene non integrano una diversa domanda se l’oggetto della pretesa e il bene restano invariati. Il giudice del rinvio deve scrutinare la domanda alla luce dell’art. 1117 cod. civ., ponendo l’onere della prova della proprietà esclusiva a carico di chi la affermi, e deve pronunciarsi sulle delibere assembleari, obbligatorie per tutti i condomini ex art. 1137 cod. civ. e valide fino all’annullamento giudiziale.
Il Fatto
Un condomino conveniva in giudizio una condomina, chiedendo l’accertamento del proprio diritto di collocare due vasche di riserva idrica in un locale sovrastante l’appartamento della nipote della convenuta, nonché la dichiarazione dell’esistenza di una servitù di acquedotto e la condanna al risarcimento dei danni. La domanda presupponeva la natura condominiale del locale e dell’impianto idrico. La convenuta eccepiva la proprietà esclusiva del bene e, dopo l’integrazione del contraddittorio nei confronti della nipote, l’attore riformulava il titolo della pretesa invocando in subordine la servitù per destinazione del padre di famiglia e, in ulteriore subordine, il titolo convenzionale derivante da delibere assembleari. Il Tribunale rigettava le domande e la Corte di appello confermava la decisione, dichiarando inammissibile la domanda di accertamento della natura condominiale perché nuova, escludendo la servitù per destinazione del padre di famiglia e negando la servitù convenzionale per difetto di forma scritta e di unanimità dei consensi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, con cui il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 345, primo comma, cod. proc. civ. e 1137 cod. civ.. Il petitum dell’atto di citazione era interamente costruito sul presupposto della condominialità del locale e dell’impianto idrico; la riqualificazione come confessoria servitutis era stata operata dal giudice istruttore. La domanda proposta in appello non introduceva un tema d’indagine nuovo, ma riproponeva, con diversa qualificazione giuridica, il medesimo diritto sull’identico bene. La Corte territoriale aveva quindi errato nel dichiarare l’inammissibilità, omettendo ogni esame sulle delibere assembleari che avrebbero attribuito al condomino il diritto di allocare le vasche: delibere obbligatorie per tutti i condomini e valide fino all’annullamento giudiziale.
Con il secondo motivo il ricorrente lamentava l’inversione dell’onere della prova, poiché il lastrico solare è oggetto di proprietà comune ex art. 1117 cod. civ. salvo che dal titolo risulti diversamente. La Corte ha ritenuto il motivo fondato nei limiti indicati: l’accoglimento del primo motivo travolge la statuizione di inammissibilità e il giudice del rinvio dovrà scrutinare la pretesa alla luce dell’art. 1117 cod. civ., con onere della prova della proprietà esclusiva gravante su chi la affermi, richiamando i precedenti di legittimità sul punto.
Il terzo e il quarto motivo — concernenti rispettivamente la servitù per destinazione del padre di famiglia e i vizi di forma e trascrizione della servitù convenzionale — sono stati dichiarati assorbiti, vertendo su profili che presuppongono l’esame di merito della domanda, precluso dalla declaratoria di inammissibilità cassata. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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