La decisione su domanda riconvenzionale proposta nel reclamo ex art. 26 l. fall. ha natura di sentenza sostanziale e va impugnata con l’appello (Cass. civ. Sez. 3 n. 16285 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di reclamo ex art. 26 l. fall., il giudice, qualora sia proposta una domanda riconvenzionale che esorbiti dall’àmbito della cognizione sommaria propria del procedimento, ha il dovere di attivare la cognizione piena e di trattare la domanda secondo il rito ad essa proprio. La decisione resa su tale domanda, ancorché adottata nella forma del decreto, costituisce una sentenza in senso sostanziale resa in un sostanziale primo grado di giudizio e, come tale, è impugnabile esclusivamente con l’appello, non essendo esperibile nei suoi confronti il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost.
Il Fatto
Una società, conduttrice di una porzione di un immobile in forza di un contratto di locazione ad uso diverso, si opponeva all’ordine di liberazione emesso dal Giudice Delegato del fallimento della società locatrice, nell’ambito della procedura esecutiva concorsuale seguita alla vendita forzata dell’immobile. La società proponeva reclamo ex art. 26 l. fall., deducendo la nullità della clausola di durata del contratto per contrarietà alla disciplina imperativa di cui all’art. 27 della l. n. 392/1978 e la sua opponibilità alla procedura. Il curatore resisteva e, in via subordinata, chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni.
Il Tribunale, in sede di reclamo, riconosceva la fondatezza delle doglianze della conduttrice in ordine alla nullità della clausola sulla durata, ma, accogliendo la domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento, riteneva legittimo l’ordine di liberazione. Avverso tale decreto la società proponeva ricorso straordinario per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato la singolarità del decreto impugnato, il quale, dopo aver riconosciuto l’illegittimità dell’ordine di liberazione, ne aveva confermato la legittimità sulla base dell’accoglimento della domanda riconvenzionale. Ha quindi osservato che il Tribunale, pur avendo correttamente ammesso la proposizione della riconvenzionale in sede di reclamo, non si era posto il problema del rito da seguire per la sua trattazione: poiché la domanda era estranea all’àmbito del giudizio sul reclamo, il giudice avrebbe dovuto attivare la cognizione piena e, trattandosi di causa locativa, dare i provvedimenti opportuni per il rito di cui all’art. 447-bis c.p.c.
La Corte ha evidenziato che la decisione sulla riconvenzionale, ancorché adottata nella forma del decreto, non poteva essere qualificata come una decisione sul solo reclamo. Il Tribunale aveva espressamente deciso una domanda di risoluzione per inadempimento, pronunciando una sentenza in senso sostanziale resa in un sostanziale primo grado di giudizio. In ragione di tale natura sostanziale, il provvedimento avrebbe dovuto essere impugnato con l’appello, non essendo invocabile, per la relativa statuizione, la logica impugnatoria del ricorso straordinario, riservato alla sola decisione sul reclamo.
Con riferimento al primo motivo, concernente l’assunta perdita di potere del Giudice Delegato di emettere l’ordine di liberazione dopo l’aggiudicazione, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità sia perché la questione era comunque legata all’esito della riconvenzionale, sia perché, anche a volerla considerare autonoma, si verteva in un’ipotesi di questione che, per la logica oppositiva propria del reclamo, avrebbe dovuto essere dedotta dal reclamante con il reclamo stesso, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice di quello specifico procedimento.
In conclusione, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, non essendo il provvedimento impugnato una sentenza in senso sostanziale ricorribile ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., ma una sentenza di primo grado impugnabile con l’appello. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, attesa la mancata costituzione tempestiva del resistente con controricorso.
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Nota della Redazione
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