Il condomino che intende modificare le tabelle millesimali deve agire ex art. 69 disp. att. c.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 14284 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il condomino che intenda contestare l’esistenza o la validità delle tabelle millesimali, ovvero chiederne la modifica, deve agire ai sensi dell’art. 69 disp. att. cod. civ., dimostrando la ricorrenza dei relativi presupposti: l’errore nella determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari ovvero le circostanze sopravvenute che incidano in modo significativo sull’originaria proporzione dei valori. La domanda di annullamento di una delibera assembleare non può essere sorretta dall’astratto interesse alla legalità della gestione comune, ma richiede un interesse concreto e attuale alla caducazione dell’atto, derivante da un apprezzabile pregiudizio patrimoniale. In tema di sindacato sulla motivazione, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il vizio è censurabile in cassazione solo quando l’anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé: motivazione apparente, mancanza assoluta, contrasto irriducibile o motivazione perplessa. Il semplice difetto di sufficienza è irrilevante.

Il Fatto

Alcuni condomini proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto la loro domanda, diretta all’annullamento di verbali assembleari e all’accertamento della mancata approvazione delle tabelle millesimali in uso, per difetto di interesse. La Corte d’Appello rigettava il gravame, ritenendo infondate le doglianze poiché il Condominio aveva utilizzato per oltre un decennio tabelle millesimali regolarmente approvate, senza contestazioni; ogni richiesta di modifica andava pertanto avanzata tramite il procedimento di revisione ex art. 69 disp. att. c.c.

Avverso tale sentenza i soccombenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui lamentavano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per asserita motivazione apparente. Il Condominio resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, decidendo in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., ha preliminarmente richiamato il principio delle Sezioni Unite (n. 9611/2024) circa la possibilità per il consigliere delegato, autore della proposta di definizione accelerata, di far parte del collegio giudicante, non versando in situazione di incompatibilità.

Nel merito, gli Ermellini hanno ritenuto il ricorso infondato. La doglianza relativa alla motivazione apparente non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale non si era limitata ad affermare l’esistenza di tabelle millesimali regolarmente approvate, ma aveva spiegato che, ove i condomini avessero contestato tali tabelle, avrebbero dovuto agire ex art. 69 disp. att. c.c., chiedendone la modifica e provando i relativi presupposti (errore o alterazione del rapporto tra i valori).

La Suprema Corte ha quindi escluso la configurabilità del vizio di motivazione, rammentando che il sindacato in cassazione è consentito solo quando l’anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé: mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa. Nel caso di specie, la motivazione era sufficiente e conteneva una chiara esposizione delle ragioni della decisione, consentendo di ricostruire il percorso logico-giuridico posto a base del decisum.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e, ai sensi dell’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento di un’ulteriore somma equitativamente determinata in favore della controricorrente e della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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