Rimodulazioni tariffarie artrodesi illegittime se basate solo sul codice di diagnosi (TAR Lombardia n. 2072 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rimodulazione delle tariffe per gli interventi di chirurgia vertebrale (artrodesi) che determina la valorizzazione della prestazione esclusivamente in base al codice di diagnosi del paziente, trascurando l’intervento principale, altera illegittimamente il sistema di determinazione dei D.R.G. delineato dal D.M. 27 ottobre 2000. Il sistema di classificazione dei ricoveri per gruppi omogenei di diagnosi presuppone la valorizzazione di una pluralità di elementi, tra cui diagnosi principale, procedure e interventi diagnostici e terapeutici, e non consente equiparazioni tariffarie fondate su un solo fattore. La scelta regionale è inoltre illegittima quando non è supportata da dimostrate risultanze istruttorie idonee a giustificarla, non bastando formule generiche su “specifici approfondimenti”. Ne deriva l’annullamento, in parte qua, delle delibere che riproducono e confermano tale meccanismo.
Il Fatto
La società ricorrente, struttura ospedaliera accreditata con il Servizio Sanitario Regionale, ha impugnato la D.G.R. XI/2672 del 16 dicembre 2019, recante le regole di gestione del servizio sanitario per l’esercizio 2020, unitamente ai contratti provvisori sottoscritti con riserva con l’ATS di Brescia. Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione alla successiva D.G.R. XI/4049 del 14 dicembre 2020 e al contratto relativo all’esercizio 2020.
In corso di causa la ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi, eccettuati quelli relativi all’entità del budget 2020 e all’abbattimento del tetto “alta complessità”, nonché quelli avverso le rimodulazioni tariffarie per gli interventi di artrodesi. La Regione ha eccepito l’infondatezza e, in subordine, l’inammissibilità delle censure per difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dato atto della parziale improcedibilità del ricorso, per la rinuncia ai motivi diversi da quelli sul budget e sulle tariffe. Sui motivi XIII.2 e XIV, relativi alla determinazione del budget sulla base del finanziato 2019, il Tribunale ha richiamato le recenti pronunce della Sezione — n. 597 del 1.3.2024, n. 353 del 12.2.2024 e n. 3212 del 28.12.2023 — che avevano riconosciuto l’illegittimità della DGR XI/2013/2019 quale termine di relatio formale. Poiché il ricalcolo del budget rende inutile la pronuncia annullatoria, e poiché la liquidazione dei ristori Covid non è stata contestata, tali censure sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Sui motivi X e XV il Tribunale ha respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse. L’erogatore deve poter programmare con attendibilità i limiti delle risorse assegnate e ottenere la corretta remunerazione delle prestazioni; in virtù del principio di vicinanza della prova era onere della Regione dimostrare i fatti posti a fondamento dell’eccezione.
Nel merito, il Collegio ha richiamato e condiviso le ragioni della sentenza della Sezione n. 914/2024, già resa su analoghe censure avverso la DGR XI/1986/2019. Il sistema D.R.G. classifica i pazienti in gruppi omogenei per assorbimento di risorse e presuppone la valorizzazione di più elementi: la diagnosi principale, le procedure e gli interventi. L’art. 6.1 del disciplinare tecnico allegato al D.M. 27 ottobre 2000 definisce l’intervento principale come quello maggiormente correlato alla diagnosi e che ha comportato il maggior peso assistenziale e consumo di risorse.
Le delibere impugnate stabiliscono equiparazioni tariffarie basandosi esclusivamente sul profilo della diagnosi, senza considerare gli altri fattori e in particolare l’intervento di artrodesi. La scelta altera così illegittimamente il sistema di determinazione dei D.R.G. Inoltre, essa non è supportata da dimostrate risultanze istruttorie: la generica formula sugli “specifici approfondimenti” non esprime puntuali dati e la documentazione prodotta non consente di percepirne natura e consistenza.
Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso e i motivi aggiunti nei limiti dei motivi X e XV, dichiarando per il resto improcedibili le censure, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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