Rimozione cancelli tra edilizia libera e accesso all’area demaniale marittima (Cons. Stato n. 4742 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima l’ordinanza di rimozione di cancelli carrabili che il Comune adotti sul presupposto della sola assenza di autorizzazione edilizia e paesaggistica, quando l’intervento sia edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-ter), d.P.R. n. 380/2001 e sia già previsto in un piano di lottizzazione assentito dalla Soprintendenza. L’amministrazione deve svolgere una istruttoria che consideri gli atti di assenso preesistenti e il rapporto cronologico con il P.R.G. sopravvenuto. Il provvedimento che si fondi su ragioni edilizie e paesaggistiche, mentre persegue in realtà l’accesso all’area demaniale marittima, incorre in contraddittorietà ed è annullato. L’annullamento non preclude all’ente locale l’uso degli strumenti che la legge affida per riservare la strada all’uso pubblico.

Il Fatto

Il condominio appellato impugna davanti al TAR Campania l’ordinanza con cui il Comune ha disposto la rimozione di due cancelli carrabili collocati al confine di un’area residenziale, oltre agli atti richiamati. Il Comune contesta l’assenza di autorizzazione edilizia e paesaggistica, l’esistenza di vincoli paesaggistici e archeologici e il fatto che i cancelli impediscano il transito su una strada che assume destinata a uso pubblico e l’accesso all’area demaniale marittima.

Il TAR accoglie il ricorso quanto all’ordinanza di demolizione e dichiara improcedibile il ricorso sui restanti provvedimenti. Il Comune appella, sostenendo la necessità dell’autorizzazione paesaggistica e la natura dell’intervento ostativa alla sanatoria. La causa è trattenuta in decisione senza discussione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che alcune statuizioni del primo giudice non sono state impugnate: la non necessità dell’autorizzazione paesaggistica in ragione dei precedenti atti di assenso, la carenza di istruttoria per non aver valutato la preesistenza della lottizzazione rispetto al P.R.G. sopravvenuto, la qualificazione dell’intervento come edilizia libera e l’esistenza di ulteriori strumenti a disposizione del Comune. Tali statuizioni, pur non rendendo inammissibile l’appello, ne condizionano l’esame.

Nel merito, i cancelli risultano già previsti nel piano di lottizzazione approvato dal Comune nel 1964 e assentito dalla Soprintendenza nel 1967. La circostanza non è contestata in appello. Ne deriva l’infondatezza delle doglianze che insistono sui profili paesaggistici ed edilizi, trattandosi di intervento di edilizia libera la cui realizzazione era prevista fin dall’originario progetto.

La Corte valorizza il contrasto tra le ragioni poste a fondamento del provvedimento, essenzialmente edilizie e paesaggistiche, e i motivi dell’appello, che rivelano il vero interesse perseguito: rimuovere un ostacolo all’accesso all’area demaniale marittima. Su questo punto il Collegio richiama la sentenza di primo grado, che aveva correttamente circoscritto l’accoglimento all’ordinanza e ai suoi presupposti, senza alcuna valutazione sull’interesse pubblico all’uso della strada.

L’annullamento, pertanto, non preclude all’ente locale di utilizzare gli strumenti che la legge gli affida per riservare la strada a un uso pubblico: strumenti che restano rimessi all’amministrazione per la loro eventuale adozione. L’appello è respinto e la sentenza confermata, con compensazione delle spese per peculiari motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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