Silenzio-inadempimento escluso se manca la formalizzazione della domanda di asilo (TAR Toscana n. 1618 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-inadempimento contestabile ai sensi degli artt. 2 legge n. 241/1990, 31 e 117 cod. proc. amm. presuppone la sussistenza di un obbligo di provvedere e la decorrenza del termine di conclusione del procedimento. Nel procedimento di inserimento del richiedente protezione internazionale nel circuito di accoglienza (CAS), la conclusione è subordinata alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale, che costituisce atto presupposto non compiuto dal richiedente. In difetto di tale formalizzazione non può configurarsi alcun silenzio-inadempimento imputabile all’Amministrazione. Il termine di trenta giorni previsto dalla legge generale sul procedimento si applica solo se il procedimento sia stato validamente instaurato.

Il Fatto

Il ricorrente, richiedente protezione internazionale, ha impugnato il silenzio-inadempimento che, a suo dire, la Prefettura di Siena avrebbe serbato sull’istanza di inserimento nel sistema di accoglienza. Egli riferisce di aver formalizzato istanza di riconoscimento della protezione internazionale il 28.10.2024 e di aver inviato, per il tramite della Caritas Diocesana, una comunicazione di sollecito il 18.12.2024, chiedendo l’inserimento nel circuito CAS.

L’Amministrazione, costituitasi, ha depositato una relazione evidenziando che il ricorrente non risulta aver mai formalizzato la domanda di protezione internazionale e che il procedimento di inserimento è ancora in corso. Il ricorrente ha chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e la nomina di un Commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della pretesa azionata. Il ricorrente costruisce il ricorso sul presupposto di un diritto incondizionato all’accoglienza, sostenendo che la Prefettura non godrebbe di discrezionalità e sarebbe tenuta a inserirlo nel circuito. Il Tribunale verifica invece la sussistenza dei presupposti del rimedio avverso il silenzio.

L’Amministrazione documenta, senza contestazione, che il ricorrente si è presentato il 5 novembre 2024 per manifestare la volontà di presentare istanza, sottoponendosi a fotosegnalamento e compilando la dichiarazione d’identità, e che il 18 novembre 2024 ha inoltrato, tramite la Caritas, la richiesta di accesso alle misure di accoglienza. La Prefettura ha avviato gli accertamenti, rilevando che non emergeva alcuna evidenza della formalizzazione della domanda, che si concretizza con la redazione del modello C3 e il rilascio della ricevuta attestante il permesso di soggiorno provvisorio.

Da qui la conclusione che il procedimento avviato con la richiesta del 18 dicembre 2024 non risulta né definito né respinto, ma tuttora pendente in attesa della formalizzazione dell’istanza da parte del ricorrente. Questi non allega la prova della formalizzazione, limitandosi alla compilazione del foglio di identità, e non confuta la posizione dell’Amministrazione.

Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza, secondo cui il termine di trenta giorni ai sensi dell’art. 2 legge n. 241/1990 si applica alle istanze presentate ai sensi del d.lgs. n. 142/2015 (TAR Toscana, Sez. II, n. 987 del 2024; TAR Toscana, Sez. II, n. 666 del 2025), ma ciò presuppone che un procedimento sia stato validamente instaurato. Richiama altresì Cons. Stato, Sez. VI, n. 2420 del 2022, per cui occorre un obbligo di provvedere e l’inerzia dell’Amministrazione decorso il termine.

Nel caso di specie manca dunque il presupposto essenziale del silenzio: la decorrenza del termine procedimentale. Il ricorso è infondato e viene respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *