Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Emilia-Romagna n. 475 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112 e segg. cod. proc. amm., per conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente non di ruolo alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. L’inerzia dell’Amministrazione protratta oltre il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/96 integra l’inadempimento rilevante, non contestato dall’Amministrazione non costituita. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di conformarsi al giudicato entro sessanta giorni e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. La trasmissione degli atti alla Corte dei conti consegue all’omessa esecuzione dei pagamenti dovuti nonostante l’ordine giudiziario.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 458 del 6.8.2025 del Tribunale Ordinario di Reggio nell’Emilia, Sezione Lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il diritto a usufruire della Carta elettronica del docente, dell’importo nominale di euro 500 annui, per l’anno scolastico 2024-2025, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato, e il Ministero era stato condannato a consentirne la fruizione.

Il ricorrente espone che la decisione è rimasta ineseguita, per capitale e spese di giudizio (260 euro), malgrado la regolare notificazione e il passaggio in giudicato. Ha quindi chiesto l’ordine di conformazione, con emissione della carta intestata e accredito della somma, nel termine di sessanta giorni. L’Amministrazione intimata non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la domanda si fonda sul rimedio dell’ottemperanza disciplinato dagli artt. 112 e segg. cod. proc. amm., richiamati anche nel visto dell’art. 114 cod. proc. amm.. La parte ha documentato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro mediante apposita certificazione della Cancelleria del Tribunale.

La mancata contestazione, da parte dell’Amministrazione intimata, dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario consente di ritenere sussistenti tutti i presupposti per l’esperimento del rimedio. Il Collegio verifica inoltre che risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, essendo intervenuta la notificazione della sentenza a mezzo PEC.

Il Tribunale richiama le plurime notifiche eseguite dal difensore al Ministero e all’Avvocatura, con utilizzo degli indirizzi estratti dal registro delle pubbliche amministrazioni. Su queste basi la domanda è accolta, con ordine al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.

Decorso inutilmente tale termine, provvederà entro i successivi trenta giorni un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o in un funzionario delegato. Trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione del compenso commissariale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in complessivi 800 euro, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Il Collegio dispone, infine, la trasmissione della pronuncia alla Corte dei conti per l’Emilia Romagna per l’omessa esecuzione dei pagamenti dovuti per Carta docente, nonostante l’avvenuto ordine giudiziario del giudice del lavoro, con aggravio di spese dei due giudizi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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