Interdittiva antimafia e rapporti di parentela: valutazione unitaria degli indizi (TAR Emilia-Romagna n. 100 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva implica una valutazione discrezionale del Prefetto sul pericolo di infiltrazione mafiosa, accertabile secondo un ragionamento induttivo e probabilistico che non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a far ritenere “più probabile che non” il condizionamento dell’impresa. In tale giudizio gli elementi istruttori vanno considerati in modo unitario e non atomistico, cosicché ciascuno acquista valenza nella connessione con gli altri. I rapporti di parentela e affinità dei titolari e amministratori con soggetti contigui alla criminalità organizzata possono fondare l’interdittiva quando, per natura, intensità e caratteristiche concrete, lascino ritenere una conduzione familiare e una regia collettiva dell’impresa ovvero la possibilità di influenza mafiosa, anche indiretta, attraverso il congiunto. L’estraneità di un socio a precedenti o procedimenti penali non esclude di per sé il pericolo di permeabilità mafiosa.
Il Fatto
La società ricorrente impugna il decreto con cui la Prefettura ha adottato, ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91 d.lgs. n. 159/2011, un’interdittiva antimafia, unitamente al verbale del Gruppo Interforze. Il provvedimento si fonda su una pluralità di evidenze: il profilo personale di un socio amministratore titolare del 34% delle quote e i suoi rapporti di frequentazione con soggetti gravitanti nella consorteria ‘ndranghetistica; il profilo della socia, moglie del primo, per i legami di parentela e affinità con soggetti vicini ai sodalizi criminali; la fitta rete di rapporti familiari dei fratelli soci con soggetti contigui alla criminalità calabrese; le numerose cointeressenze economiche con società attinte da misure di prevenzione o amministrate da soggetti contigui, se non affiliati, alla cosca.
La ricorrente contesta il giudizio inferenziale della Prefettura come frutto di un’acritica elencazione di dati, privi di elemento unificante, e deduce l’irrilevanza dei rapporti di parentela e delle mere fatturazioni. Il Tribunale, con ordinanza n. 64 del 10.04.2025, aveva respinto l’istanza cautelare; all’udienza pubblica dell’11.02.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal consolidato orientamento amministrativo: il pericolo di infiltrazione non richiede la prova dell’avvenuta occupazione mafiosa dell’azienda, né l’accertamento di responsabilità penali, essendo sufficiente una prognosi di verosimiglianza fondata su indizi gravi, precisi e concordanti. L’art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 riconosce come elemento fondante gli “eventuali tentativi” di infiltrazione tendenti a condizionare le scelte dell’impresa: una fattispecie di pericolo che anticipa la tutela alla fase potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.
La verifica di legittimità va condotta secondo una valutazione unitaria degli elementi, che visti nel complesso possono integrare un’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità, sulla regola del “più probabile che non” integrata da dati di comune esperienza. Il campo valutativo del potere prefettizio si arresta solo di fronte a un fatto inesistente o obiettivamente non sintomatico.
Quanto ai legami familiari, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’Amministrazione può dare loro rilievo quando, per natura, intensità o caratteristiche concrete, lasciano ritenere una conduzione collettiva e una regia familiare dell’impresa. Nei contesti in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia può sorgere un’influenza reciproca, desumibile non dal principio che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma dalla struttura clanica dell’organizzazione: in una famiglia ‘ndranghetista anche il soggetto non attinto da pregiudizio può subire, nolente, l’influenza del sodalizio.
La censura sull’irrilevanza della segnalazione di polizia non persuade: la frequentazione, con soggetti incontestatamente significativi, non è il solo elemento considerato, ma indizio convergente in un motivazionale ampio. Analogamente, la pluralità di fatturazioni con società caratterizzate da criticità antimafia supporta l’esistenza di “affari comuni”, aggiungendo un tassello al mosaico della prognosi infiltrativa.
Il Collegio reputa non decisiva la questione di compatibilità costituzionale, richiamando l’avallo del giudice delle leggi alle linee elaborate dal Consiglio di Stato: il sindacato per eccesso di potere scongiura che la valutazione del Prefetto divenga “pena del sospetto”. Alla luce di tali considerazioni il ricorso è infondato e viene rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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