Ottemperanza al decreto Pinto e poteri del commissario ad acta sulle spese (TAR Calabria n. 162 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il decreto della Corte d’appello emesso ex art. 3 l. n. 89/2001, il TAR, rivedendo il proprio orientamento, ritiene non più necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, in conformità a Consiglio di Stato n. 1423/2021. Decorso il termine di sei mesi dalla presentazione della richiesta di pagamento ex art. 5 sexies l. n. 89/2001, spetta all’Amministrazione provare l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale; in mancanza, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il commissario ad acta nominato per l’inerzia dell’Amministrazione provvede anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e di economia processuale.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro ex art. 3 l. n. 89/2001, limitatamente al capo di condanna alle spese processuali liquidate in € 360,00 oltre accessori. Il titolo è divenuto definitivo ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione.

Il Ministero della Giustizia, ritualmente intimato, non si è costituito. Il creditore ha inviato alla resistente la richiesta di pagamento ex art. 5 sexies l. n. 89/2001 ed è decorso il termine di sei mesi dalla presentazione dell’istanza senza che l’Amministrazione abbia dato esecuzione al provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il tema delle condizioni dell’azione di ottemperanza. Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, il TAR ritiene che per le ottemperanze ai decreti della Corte di Appello ex l. n. 89/2001 non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato n. 1423/2021.

Accertato che il decreto ha autorità di cosa giudicata e che è stato notificato all’Amministrazione, il Tribunale rileva che la richiesta di pagamento ex art. 5 sexies l. n. 89/2001 è stata inviata e che dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi. L’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere secondo Cass. SS.UU. n. 13.533/2001, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale.

Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il Tribunale riconosce anche le spese successive alla formazione del titolo e strettamente necessarie a portarlo in ottemperanza, individuate nel rilascio in forma esecutiva, nelle spese di notifica del decreto e nell’attestazione del passaggio in giudicato.

Quanto alle spese del giudizio, il Collegio le liquida d’ufficio secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, richiamando Consiglio di Stato n. 1247/2016, con distrazione in favore del difensore. Nel caso di specie, essendo ricorrente anche il difensore per le spese distratte, il contributo unificato è dovuto e va rimborsato dall’Amministrazione, secondo ord. Tar Calabria n. 567/2020.

Il Tribunale stabilisce infine che, in caso di mancata refusione delle spese nel medesimo termine di trenta giorni, provveda il commissario ad acta. La soluzione si fonda sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, su ragioni di economia processuale volte a evitare un secondo giudizio di ottemperanza, sul buon andamento e sul richiamo agli artt. 95 e 510 cod. proc. pen., oltre che agli artt. 2755, 2770 e 2777 cod. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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