Rinnovazione della valutazione delle offerte e conferma della commissione giudicatrice (Cons. Stato n. 6225 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato di annullamento che investa i soli processi verbali di ammissione e valutazione delle offerte e i conseguenti provvedimenti di verifica dell’anomalia non travolge l’atto di nomina della commissione giudicatrice, che resta impregiudicato con conseguente tardività di ogni censura sulla composizione dell’organo. In caso di rinnovo del procedimento di gara, la stazione appaltante è riconvocata nella medesima composizione, salvo che l’annullamento sia derivato da un vizio di composizione, non essendo configurabile un principio generale di immodificabilità né un obbligo di rinnovazione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità. Il termine di vincolatività dell’offerta è dettato nel solo interesse degli offerenti, i quali soltanto possono farlo valere, desumendosi dal loro silenzio la persistenza dell’interesse alla partecipazione per facta concludentia. Gli atti istruttori endoprocedimentali non attinti dall’annullamento possono essere utilizzati in sede di riedizione del potere.

Il Fatto

Un’agenzia regionale per la committenza ha indetto una procedura aperta, suddivisa in cinque lotti territoriali, per l’affidamento del servizio di ristorazione destinato alle aziende sanitarie di due regioni, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito delle operazioni, la gara è stata aggiudicata a tre operatori economici.

Il Consorzio ricorrente, collocatosi in posizione non utile nelle graduatorie, ha impugnato gli esiti davanti al TAR, che con sentenza ha parzialmente accolto il ricorso, annullando i processi verbali di ammissione e valutazione delle offerte, i conseguenti provvedimenti di verifica dell’anomalia e la determinazione di aggiudicazione. Rivalutate le offerte, l’amministrazione ha confermato gli esiti e ha nuovamente aggiudicato i lotti. Il Consorzio ha impugnato anche tali esiti; il TAR ha respinto il ricorso nel merito, dichiarando irricevibile la doglianza sulla composizione della commissione. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di rito, sussumibili le questioni nel canone della ragion più liquida, e respinge l’appello perché infondato nel merito.

Quanto al primo motivo, la Corte esclude che l’ordine giudiziale di rinnovazione della valutazione comporti anche la rimessione in termini per contestare la composizione della commissione. L’atto di nomina dell’organo valutativo non è stato interessato dagli effetti annullatori, sicché esso resta fermo e ogni censura appare tardiva. La preclusione processuale si è cristallizzata al decorrere del termine decadenziale e non può essere riesumata per ampliare il thema decidendum.

Sul secondo profilo, il paragrafo 11.1 del disciplinare di gara, che subordina la prosecuzione della procedura alla conferma della validità delle offerte, va letto nel solco dell’art. 32, co. 4 d.lgs. n. 50/2016, poi ripreso dall’art. 17, co. 4 d.lgs. n. 36/2023. La previsione è dettata nell’esclusivo interesse degli offerenti, unici legittimati a farla valere; dal loro silenzio si desume la persistenza dell’interesse. Inoltre, per il principio di invarianza del calcolo delle medie di cui all’art. 95, co. 15, d.lgs. n. 50/2016, l’eventuale estromissione dalla procedura non avrebbe sortito effetti sulle medie, neppure con il metodo del confronto a coppie. La censura è dunque formalistica e priva di punto di caduta sostanziale.

Quanto alla riconvocazione della commissione, la sentenza di primo grado aveva ordinato la rinnovazione delle sole operazioni di valutazione, senza disporre nulla sulla composizione. L’art. 77, co. 11 d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, prevede che in caso di rinnovo della procedura sia riconvocata la medesima commissione, salvo che l’annullamento derivi da un vizio di composizione, evenienza qui non ricorrente. Restano congetture prive di supporto documentale le deduzioni su presunte cause di incompatibilità sopravvenute e sulla violazione della segretezza delle offerte, profilo quest’ultimo non autonomamente proposto in primo grado.

Le ultime censure, esaminate congiuntamente, sono respinte: gli effetti annullatori hanno investito i soli atti a valenza provvedimentale o decisoria, lasciando impregiudicati gli atti istruttori endoprocedimentali, dei quali la commissione ha potuto avvalersi secondo un canone di economicità e conservazione degli atti giuridici. Analogamente, la verifica dei requisiti di partecipazione non è stata attinta dall’annullamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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