Sequestro penale e ordine di demolizione: va rinotificato dopo il dissequestro (C.G.A.R.S. n. 723 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sequestro penale di un immobile abusivo non determina l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, ma ne comporta soltanto l’inefficacia temporanea, con differimento del termine per la rimessa in pristino sino alla data del dissequestro. Cessata l’efficacia del sequestro, l’esecutività dell’ingiunzione si riespande automaticamente, senza necessità di un nuovo esercizio del potere repressivo. Il Comune, tuttavia, una volta acquisita notizia della cessazione del sequestro, deve rinotificare l’ordinanza già adottata concedendo un nuovo termine per l’ottemperanza, oppure adottare un nuovo ordine di demolizione. In difetto, l’acquisizione al patrimonio comunale non può essere dichiarata sulla base del solo inadempimento all’ordine originario.

Il Fatto

Il Comune ha ingiunto agli appellanti la demolizione di opere edili realizzate in assenza di permesso di costruire. Le opere erano già sottoposte a sequestro penale quando è stata emessa l’ordinanza di demolizione. Il procedimento penale si è definito con sentenza di patteggiamento che disponeva la demolizione; il G.i.p. ha poi disposto il dissequestro dell’immobile.

Preso atto dell’inottemperanza all’ordine, il Comune ha dichiarato l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale. Il TAR Palermo ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione per sopravvenuta carenza di interesse e, nel merito, l’ha respinto ritenendo legittimo l’ordine adottato in pendenza di sequestro. Gli appellanti hanno contestato sia la declaratoria di improcedibilità sia la valutazione di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione dell’interesse a ricorrere. Preso atto della pendenza del ricorso avverso il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, il C.G.A.R.S. ritiene persistente l’interesse degli appellanti alla decisione e riforma sul punto la sentenza impugnata.

Nel merito, il Consiglio richiama il maggioritario orientamento giurisprudenziale, cui intende dare continuità. Il sequestro penale non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione, che resta provvedimento perfetto e valido, ma solo sulla sua esecutività, sospesa finché dura il vincolo esterno del sequestro. Cessato questo, l’esecutività si riespande automaticamente (Cons. Stato, sez. I, n. 999 del 2024; sez. VII, n. 2899 del 2024; sez. VI, n. 9501 del 2023; C.G.A.R.S. n. 817 del 2023).

Il Collegio precisa però che la riespansione non può comprimere il diritto dell’ingiunto di eseguire spontaneamente la demolizione entro il termine di legge. A tutela di tale diritto, il Comune deve rinotificare l’ordinanza già adottata, concedendo un nuovo termine, o emettere un nuovo ordine (C.G.A.R.S. n. 116/2025; Cons. Stato, sez. VII, n. 4978 del 2025).

Nel caso concreto, dopo il dissequestro il Comune si è limitato a prendere atto dell’inadempimento circa un anno dopo, senza mai rinotificare la precedente ordinanza né emetterne una nuova. Da qui l’accoglimento dell’appello nei limiti della motivazione e l’annullamento dell’ordinanza di demolizione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese sono compensate per la mancata costituzione dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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