Rinnovo di concessione demaniale e devoluzione delle opere non rimovibili (TAR Toscana n. 460 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo della concessione demaniale marittima, a differenza della mera proroga, integra gli estremi di una nuova concessione, che si sostituisce a quella scaduta. Ne consegue che, nell’ipotesi di rinnovo, opera di diritto la devoluzione a favore dello Stato delle opere non agevolmente rimovibili realizzate dal concessionario nel periodo di efficacia della concessione scaduta, ai sensi dell’art. 49 cod. nav. Il giudicato formatosi sull’oggetto della concessione e sull’avvenuto incameramento del manufatto è opponibile nel successivo giudizio avente ad oggetto la determinazione dei canoni pregressi. La contestazione della misurazione della superficie in concessione, non introdotta con specifica censura nell’atto introduttivo, è inammissibile e non può essere supplita da una verificazione a valenza esplorativa.
Il Fatto
La società ricorrente, in liquidazione e in concordato preventivo con cessione dei beni, ha impugnato la determinazione con cui il Comune di Massa, autorizzando il subentro di altra società nella concessione demaniale marittima intestata alla prima, ha liquidato in € 45.680,87 i canoni demaniali pregressi per gli anni dal 2007 al 2019. La contestazione riguarda la parte in cui il calcolo include nell’oggetto della concessione, oltre all’area demaniale scoperta, anche il fabbricato a uso commerciale che vi insiste.
Secondo la ricorrente, il meccanismo acquisitivo dell’art. 49 cod. nav. opererebbe solo alla cessazione della concessione, non in caso di proroga o rinnovo automatico; il Comune avrebbe inoltre computato lo stato dei luoghi trasformato dal concessionario e non la consistenza originaria dei beni demaniali. Si sono costituiti il Comune di Massa e l’Agenzia del Demanio, che ha confutato la tesi della sola area scoperta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’identica questione relativa all’avvenuto incameramento al demanio del fabbricato è stata già decisa, con sentenza passata in giudicato, dalla III Sezione dello stesso Tribunale a chiusura del contenzioso tra la società subentrante, il Comune e l’Agenzia del Demanio. Il giudicato va esteso al presente giudizio.
Nel richiamare la decisione, il TAR ribadisce che il rinnovo determina di diritto la devoluzione delle opere non agevolmente rimovibili (sul punto richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 6852 del 2018). La concessione del 2003 costituisce rinnovo di quella del 1999, a sua volta rinnovo di una precedente, e si autodefinisce “nuova concessione”: l’effetto devolutivo si è dunque verificato in conseguenza dei rinnovi. La stessa concessione è espressamente finalizzata al mantenimento di un manufatto di proprietà dello Stato, qualificazione mai contestata dal concessionario, che ha sottoscritto l’atto senza riserve. Il gravame si traduce perciò nell’inammissibile tentativo di rimettere in discussione una situazione già definita in via definitiva (richiamato, per un caso analogo, TAR Toscana, sez. III, n. 380 del 2021).
La ricorrente ha quindi rinunciato a contestare l’avvenuto incameramento e ha dedotto un errore di calcolo nella determinazione della consistenza della concessione. La censura è però inammissibile: non è contenuta nel ricorso, incentrato sulla sola natura di pertinenza demaniale del fabbricato. L’eccezione avrebbe dovuto essere articolata in modo espresso e specifico fin dall’atto introduttivo, non mediante una generica doglianza di difetto d’istruttoria non riferita alla correttezza delle misurazioni, pena la lesione del contraddittorio.
Il Collegio osserva inoltre che non viene contestato un singolo ordine di introito, ma un conguaglio relativo a tredici annualità risalenti fino al 2007, senza che il tema della superficie in concessione sia mai stato sollevato dalla concessionaria. Al mancato assolvimento degli oneri di tempestiva allegazione e prova non può supplire la verificazione richiesta, di valenza essenzialmente esplorativa. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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