Attività in locali inagibili: nessun affidamento tutelabile per il comodatario (TAR Calabria n. 193 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’attività esercitata in un immobile concesso in comodato è legittimamente inibita dall’autorità amministrativa ove i locali siano privi della prescritta agibilità, atteso che il comodatario, consapevole di tale stato e contrattualmente obbligato a eseguire gli interventi necessari per conseguire l’idoneità dell’immobile, non può vantare alcun affidamento tutelabile per il solo fatto che l’ente concedente non abbia in precedenza contestato le criticità igienico-sanitarie o urbanistiche dei locali. La valutazione circa la tempestività dell’impugnazione della delibera di revoca del comodato e la giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande di contestazione della risoluzione contrattuale vanno riservate alla fase di merito, non potendo esse fondare la concessione della tutela cautelare in assenza del fumus boni iuris.

Il Fatto

Un’associazione culturale operante da oltre vent’anni in un immobile concesso in comodato gratuito dal Comune impugnava la delibera di Giunta con cui l’ente aveva revocato il comodato, disponendo il rientro immediato nel possesso dei locali per asseriti inadempimenti gravi, scopo di lucro e irregolarità edilizie e tributarie. L’associazione chiedeva altresì la sospensione dell’ordinanza comunale di inibizione dell’attività, deducendo che il Comune per lunghi anni non aveva mai contestato le criticità dell’immobile né adottato prescrizioni in materia di sicurezza o agibilità, così ingenerando un legittimo affidamento circa la prosecuzione dell’attività nei locali. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto riservato al merito le questioni relative alla tempestività dell’impugnazione della delibera di revoca e alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande volte a contestare la risoluzione del contratto di comodato e l’ordine di restituzione dei locali, trattandosi di profili che richiedono opportuno approfondimento istruttorio.

Quanto alla domanda cautelare, il Tribunale ha rilevato la carenza del fumus boni iuris, in quanto la ricorrente non aveva contestato che l’immobile fosse privo dell’agibilità. La stessa associazione aveva anzi dichiarato la propria disponibilità a collaborare con il Comune per un piano di adeguamento e regolarizzazione, chiedendo la concessione di un termine per l’esecuzione degli interventi, circostanza che confermava l’attuale inidoneità dei locali all’uso cui erano destinati.

Il Collegio ha quindi affermato che la mancata contestazione da parte del Comune, protrattasi per circa vent’anni, non poteva avere ingenerato alcun affidamento legittimo nella ricorrente. Dall’art. 5 del contratto di comodato emergeva infatti che l’associazione era consapevole dell’inagibilità dei locali e si era espressamente impegnata, previo conseguimento delle autorizzazioni di legge, a eseguire interventi edilizi idonei a rendere l’immobile perfettamente agibile per lo svolgimento delle attività sociali.

Il legittimo esercizio dell’attività svolta dall’associazione risultava pertanto ancorato, per l’intera durata del comodato, alla perdurante regolarità urbanistico-edilizia dei locali, con conseguente potere-dovere dell’autorità amministrativa di inibire qualsiasi attività esercitata in locali privi della prescritta agibilità. Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata rigettata, con declaratoria di nullità delle spese in ragione della mancata costituzione dell’ente comunale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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