Acquisizione sanante: competente l’autorità che attualmente utilizza il bene (Cons. Stato n. 4931 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il presupposto che fonda la competenza dell’autorità amministrativa ad adottare il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 è l’utilizzazione in atto di un bene immobile per scopi di interesse pubblico, non la modificazione dello stesso in assenza di un valido ed efficace provvedimento espropriativo. Ne consegue che, ove il bene sia stato originariamente occupato e trasformato da un ente e successivamente immesso nel possesso di altro soggetto pubblico, la scelta tra acquisizione e restituzione spetta esclusivamente all’autorità che nell’attualità ha il rapporto fisico con il bene. È irrilevante quale autorità abbia dato inizio e proseguito la procedura espropriativa, così come è irrilevante la successione di più enti nell’occupazione o la continuità delle trasformazioni. Il soggetto che adotta il provvedimento e corrisponde il valore venale può rivalersi sul soggetto responsabile dell’illegittimità della procedura espropriativa.

Il Fatto

Un Consiglio di Stato aveva annullato il decreto di esproprio adottato da una Provincia in relazione a terreni già occupati negli anni ’90 per la realizzazione di una strada provinciale, perché emanato oltre i termini della dichiarazione di pubblica utilità. Il giudice di appello aveva condannato l’amministrazione provinciale alla restituzione del bene previa rimozione delle opere, ovvero all’acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, e al risarcimento del danno per l’occupazione illegittima.

In esecuzione della decisione, la Provincia avviava il procedimento di acquisizione sanante. Rilevava che nelle more le aree erano state consegnate a una società concessionaria autostradale, che vi stava realizzando un raccordo autostradale. La società, con nota, declinava ogni competenza ad adottare il provvedimento. Il proprietario impugnava la nota dinanzi al TAR, che accoglieva il ricorso. La società proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, l’appellante sosteneva che la nota costituisse atto endoprocedimentale e non provvedimento impugnabile. Il Consiglio di Stato conferma la lettura del TAR: la nota esprime la posizione definitiva dell’ente sull’istanza di emanare il provvedimento ex art. 42-bis o, in alternativa, di ridurre in pristino e restituire il bene. Si tratta di un provvedimento di rigetto, autonomamente impugnabile e lesivo della posizione del proprietario.

Il secondo motivo investe il cuore della controversia: la competenza ad adottare il provvedimento. La Corte richiama il dato letterale dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, che attribuisce il potere all’autorità che utilizza il bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido titolo. Il presupposto è dunque l’utilizzazione, non la modificazione del bene.

Da qui la regola: ben può accadere che il bene sia stato occupato e trasformato irrimediabilmente da un’amministrazione e che successivamente altra autorità ne acquisisca il possesso. In tal caso sarà quest’ultima a decidere se acquisirlo al proprio patrimonio indisponibile, a prescindere da chi abbia materialmente trasformato il bene. Il principio è già espresso dalla Sez. IV n. 658 del 19 gennaio 2023, secondo cui la scelta spetta esclusivamente all’autorità che nell’attualità ha il rapporto fisico con il bene, essendo irrilevante quale autorità abbia iniziato la procedura espropriativa.

La Corte ritiene irrilevanti le obiezioni dell’appellante. Non conta la successione di enti nell’occupazione né la “continuità nella natura delle trasformazioni”. Non conta che la detenzione sia iniziata molti anni dopo l’emissione del decreto di esproprio e l’ultimazione dell’opera. Quanto ai poteri gestori mantenuti dalla Provincia — attività antighiaccio, sgombero neve, manutenzione straordinaria, autorizzazioni al transito eccezionale — si tratta di poteri transitori, destinati a cessare con il formale passaggio da strada provinciale ad autostrada ex art. 4 d.P.R. n. 495/1992. Essi non escludono che l’ente che attualmente occupa il bene come proprietario sia l’appellante. L’accordo tra Provincia e società potrà rilevare sul piano della responsabilità contrattuale, non certo fondare una competenza.

Infine, l’avvio del procedimento da parte della Provincia nel giugno 2023 è giuridicamente irrilevante, perché nel frattempo la competenza si era trasferita alla società. L’appello è respinto; le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *