Ottemperanza per il pagamento delle somme liquidate dal giudice del lavoro (TAR Puglia n. 18 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., è accoglibile quando l’Amministrazione non provi l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale. L’ordine di esecuzione deve essere impartito entro un termine determinato, con riserva di nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia. La mancata costituzione dell’Amministrazione non esime il giudice dall’accertamento dell’inadempimento, che può essere desunto dall’assenza di prova contraria. Le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro una sentenza, passata in giudicato, che riconosceva il suo diritto al pagamento di determinate somme da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nonostante l’attestazione del passaggio in giudicato, l’Amministrazione non aveva provveduto all’integrale adempimento di quanto statuito.
La parte interessata ha quindi proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato dinanzi al TAR Puglia, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione della sentenza e che fosse nominato un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la propria giurisdizione in materia di ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Ha quindi rilevato che, a fronte del giudicato, non risultava agli atti alcuna prova dell’avvenuto adempimento da parte dell’Amministrazione, la cui condotta è rimasta meramente inerte.
Il Collegio ha considerato che la mancata costituzione in giudizio del Ministero non consentiva di superare la presunzione di inadempimento, non essendo stato documentato alcun atto esecutivo. Ha pertanto ritenuto fondato il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, provvedendo al pagamento delle somme entro il termine di sessanta giorni.
Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il TAR ha ritenuto di riservarla all’eventualità di un perdurare dell’inadempienza, valorizzando il comportamento esecutivo osservato in cause omologhe, dove i ritardi erano dipesi da carenze di organico e non da una volontà di non adempiere. Tale soluzione è stata ritenuta idonea a contemperare l’esigenza di celerità con quella di evitare un intervento sostitutivo non necessario.
Infine, il Collegio ha condannato l’Amministrazione alla refusione delle spese di lite, liquidate in favore della ricorrente, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari. Ha inoltre disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza in ordine all’eventuale danno erariale.
Nota della Redazione
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