Rinnovo permesso di soggiorno per lavoro autonomo e requisito reddituale non eludibile (TAR Puglia n. 1043 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito del possesso di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria costituisce condizione soggettiva non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 26, terzo comma, d.lgs. n. 286/1998. Tale livello reddituale deve risultare effettivamente sussistente al momento della presentazione dell’istanza e non meramente potenziale, futuro o prospettico. L’onere di provarne la disponibilità grava sul cittadino straniero richiedente. La mancanza del requisito rende il diniego doveroso, non residuando margini di discrezionalità amministrativa. Quanto al preavviso di rigetto, l’art. 10-bis legge n. 241/1990 non impone una formale e analitica confutazione delle osservazioni partecipative, essendo sufficiente un’esternazione motivazionale che renda percepibile la ragione del mancato adeguamento.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, aveva presentato in data 14 gennaio 2020 istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. La Questura competente, dopo aver notificato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, ha respinto l’istanza con provvedimento dell’11 maggio 2021, rilevando un reddito annuo notevolmente inferiore alla soglia minima di legge, e ha contestualmente invitato lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale entro quindici giorni.

Il ricorrente ha impugnato il diniego e la nota di preavviso davanti al TAR Puglia, deducendo la violazione degli artt. 5, comma 5, e 26, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. L’istanza cautelare è stata respinta in primo grado e l’appello cautelare è stato rigettato dal Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha confermato integralmente, in sede di merito, il contenuto dell’ordinanza cautelare, rilevando l’insussistenza del fumus boni iuris. La questione giuridica centrale attiene alla natura del requisito reddituale e al momento in cui esso deve sussistere.

Il Tribunale ha richiamato l’art. 26, terzo comma, d.lgs. n. 286/1998, che subordina il rilascio e il rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro autonomo alla dimostrazione di un’idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo da fonti lecite superiore alla soglia di esenzione dalla spesa sanitaria. Si tratta di requisiti necessari e indefettibili, il cui accertamento non è lasciato alla discrezionalità dell’Amministrazione.

Il Collegio ha precisato che il livello reddituale deve essere realizzato ed effettivamente sussistente al momento della presentazione dell’istanza, non potendosi valorizzare una prospettiva futura o potenziale. Le allegazioni del ricorrente — incremento reddituale, superamento della crisi economica da COVID-19, integrazione sociale, abitativa e lavorativa, assenza di condanne penali — costituiscono circostanze fattuali che non forniscono la prova della disponibilità del requisito, il cui onere probatorio grava sullo straniero.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha escluso la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990: l’Amministrazione ha esaminato le osservazioni e le ha ritenute inidonee a fornire elementi nuovi, senza che sussista un obbligo di analitica confutazione, essendo sufficiente, alla luce dell’art. 3 legge n. 241/1990, una motivazione che renda percepibile la ragione del mancato adeguamento alle deduzioni partecipative.

Il ricorso è stato pertanto respinto nel merito, con integrale compensazione delle spese processuali in considerazione delle particolari condizioni personali e sociali dello straniero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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