Proroga dell’autorizzazione estrattiva e modifica del progetto: no al silenzio assenso (TAR Puglia n. 1043 del 18.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di proroga dell’autorizzazione alla coltivazione di cava presuppone la corrispondenza del progetto di sfruttamento a quello già autorizzato. Ove il progetto risulti modificato, non trova applicazione la disciplina della proroga e occorre un nuovo titolo autorizzatorio, con la conseguente inapplicabilità dell’istituto. La richiesta di integrazione documentale che determini un arresto procedimentale è atto impugnabile, ma la sopravvenuta indizione della conferenza di servizi rende improcedibile il ricorso avverso l’atto che l’ha preceduta. Nella materia estrattiva il silenzio assenso non opera, rientrando il procedimento tra le ipotesi escluse dall’art. 20, quarto comma, legge n. 241/1990. La competenza consultiva regionale in materia di PRAE si estende a tutti i procedimenti autorizzatori, non solo al rilascio iniziale.

Il Fatto

La società ricorrente esercita attività estrattiva ed è titolare di un’autorizzazione alla coltivazione di una cava di calcari per inerti, rilasciata con provvedimento regionale e con scadenza fissata al 30.05.2023. Prima della scadenza presenta istanza di proroga del titolo. Il Comune e, successivamente, la Regione le richiedono più volte integrazioni documentali.

La società impugna le note di richiesta integrative, l’avvio della conferenza di servizi e gli atti istruttori successivi, chiedendo anche l’accertamento del diritto al conseguimento del titolo o, in subordine, alla celere conclusione del procedimento. Il Comune non si costituisce; la Regione resiste, evidenziando le carenze documentali e la necessità di verificare la corrispondenza del progetto a quello originario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina d’ufficio il possibile profilo di inammissibilità dei gravami, richiamando l’orientamento secondo cui l’atto soprassessorio che comporti un illegittimo arresto procedimentale è impugnabile, essendo configurabile tanto l’azione di annullamento quanto quella avverso il silenzio (Consiglio di Stato sez. VI, 23.06.2021, n. 4803; Consiglio di Stato sez. III, 08.05.2023, n. 4610).

Preliminarmente dichiara improcedibile il ricorso principale: l’atto comunale di indizione della conferenza di servizi, benché adottato in esecuzione del dictum cautelare, ha determinato la ripresa del procedimento ed è stato superato dai successivi atti istruttori, rendendo superfluo il suo annullamento.

Nel merito, i motivi aggiunti non trovano accoglimento perché muovono dall’assunto erroneo che l’istanza sia qualificabile come proroga. La nota regionale documenta graficamente la difformità dei fronti e delle gradonature rispetto al progetto originario. La difesa della ricorrente, replicando sulla c.d. “sorpresa” geologica, ammette implicitamente la modifica intervenuta. Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 15 L.R. n. 22/2019 e la necessità del nuovo titolo previsto dall’art. 18 L.R. cit.

Il Collegio esclude la violazione del giudicato cautelare, poiché le pronunce cautelari non acquisiscono autorità di giudicato. Quanto alla competenza consultiva regionale, la norma richiamata si riferisce in modo generale all'”autorizzazione” e non solo al rilascio iniziale, trovando conferma nell’interpretazione logico-sistematica e nella tutela degli interessi ambientali e di sicurezza del territorio. Il modulo della conferenza di servizi è compatibile con l’art. 9, quarto comma, L.R. cit. ed è inammissibile la censura sul coinvolgimento di amministrazioni prive di competenza, non avendo alcuna di esse espresso parere sfavorevole. Il rigetto delle censure travolge anche la domanda di accertamento. Non opera il silenzio assenso, rientrando il procedimento nell’art. 20, quarto comma, legge n. 241/1990. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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