L’astreinte è accessoria all’ottemperanza e cade con la cessazione della materia (TAR Sardegna n. 104 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è strettamente legata al ritardo nell’esecuzione del giudicato, ma non ha funzione risarcitoria, bensì sollecitatoria. Nel giudizio di ottemperanza la domanda di astreinte, anche se formulata con istanza separata, si pone come strettamente accessoria all’azione di ottemperanza e resta attratta e travolta dalla cessazione della materia del contendere dichiarata sulla pretesa principale. L’istituto non costituisce uno strumento punitivo per l’inerzia passata: una volta eseguito il giudicato, la domanda di applicazione della penalità va rigettata.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal TAR Sardegna, con sentenza n. 731/2023, una pronuncia favorevole, rimasta ineseguita quanto alla statuizione sulle spese. Proposto ricorso per ottemperanza, il Tribunale aveva condannato il Comune a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni, nominando per l’ipotesi di ulteriore inadempimento il Direttore generale dell’Assessorato regionale degli Enti Locali quale commissario ad acta; con la sentenza n. 366/2024 erano state liquidate anche le spese del giudizio di ottemperanza.
Decorso il termine, il ricorrente ha segnalato l’inadempimento al commissario, anch’esso rimasto inerte, e ha chiesto al Tribunale di fissare, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., una somma dovuta per ogni violazione successiva o per ogni giorno di ritardo. Con separato ricorso il difensore, dichiaratosi antistatario, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 366/2024 nella parte relativa alla rifusione delle spese in proprio favore. Nel corso dei giudizi il Comune ha riconosciuto i debiti fuori bilancio e liquidato le somme; il difensore ha dato atto dell’avvenuto pagamento, domandando la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese per tardività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dispone preliminarmente la riunione dei due ricorsi, per l’evidente connessione soggettiva e oggettiva. Prende poi atto della deliberazione consiliare con cui il Comune ha riconosciuto i debiti fuori bilancio derivanti dall’esecuzione della sentenza e dell’avvenuta liquidazione delle somme. Su questa base dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Il nucleo del decidere riguarda la domanda di astreinte. Il Tribunale ricorda che la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è legata al ritardo nell’esecuzione del giudicato, ma non ha funzione risarcitoria: la sua natura è sollecitatoria, volta a stimolare l’amministrazione all’adempimento.
Da questa qualificazione discende il rapporto di accessorietà rispetto all’azione di ottemperanza. L’istanza separata, pur formalmente autonoma, si pone logicamente e cronologicamente come strumento servente rispetto alla pretesa principale. La cessazione della materia sul ricorso di ottemperanza la attrae e la travolge, privandola del presupposto funzionale.
Il Collegio esclude inoltre che l’istituto possa operare come strumento punitivo per l’inerzia già consumata. Venuta meno la perdurante inottemperanza per effetto dell’esecuzione, la domanda di penalità non può che essere rigettata. Analoga sorte segue la domanda di condanna alle spese per tardivo adempimento.
Sulle spese del giudizio di ottemperanza e su quelle relative alla domanda di penalità il Tribunale rileva la condotta processuale complessiva delle parti, la serialità della controversia e la frammentazione degli atti processuali, ravvisando motivi eccezionali per disporre la compensazione.
Nota della Redazione
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