Ammonimento del questore: sufficienza degli indizi e motivazione sintetica (TAR Piemonte n. 1060 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento del questore, ai sensi dell’art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito con legge 23 aprile 2009 n. 38, è misura preventiva e discrezionale adottabile sulla base di indizi attendibili circa la pericolosità della condotta, senza necessità di prova piena della responsabilità penale. Il quadro istruttorio può fondarsi anche su elementi indiziari e su un giudizio prognostico ex ante relativo alla sussistenza di un mero pericolo. È comunque necessario il riferimento a elementi dai quali desumere, con sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio che abbia ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato ai casi di evidente carenza dei presupposti di fatto o di manifesta irragionevolezza o sproporzione. Non sussiste violazione del contraddittorio quando il provvedimento si fondi su motivazione sintetica, non essendo richiesta un’analitica confutazione delle osservazioni dell’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di ammonimento emesso dal questore per condotte riconducibili agli atti persecutori, chiedendone l’annullamento davanti al TAR Piemonte. Il ricorso è stato notificato all’amministrazione procedente e depositato nel giugno 2024.
In corso di causa è emersa l’omessa notifica alla controinteressata. Il Collegio ha accertato che l’omissione non era addebitabile al ricorrente, poiché la Questura non aveva fornito i dati necessari per la notifica, e ha ordinato all’amministrazione di comunicare alla controinteressata la necessità di integrare il contraddittorio. La notifica è stata poi eseguita nel novembre 2025. All’udienza pubblica dell’8 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto l’illegittimità del provvedimento per indeterminatezza, in quanto privo del nominativo della richiedente l’ammonimento, con conseguente nullità per mancanza di un elemento essenziale ex art. 21-septies della legge n. 241/1990. Il motivo è stato respinto. Il Collegio ha osservato che, in astratto, l’omissione potrebbe integrare il vizio, ma non è possibile un’interpretazione formalistica: le generalità della controinteressata sono state omesse per ragioni di tutela e il provvedimento contiene elementi sufficienti a individuare il soggetto leso. Il ricorrente era in grado di identificarlo e di svolgere compiutamente le proprie difese.
Con i motivi successivi, trattati congiuntamente, il ricorrente ha censurato la violazione degli artt. 7 e 8 del d.l. n. 11/2009 e l’eccesso di potere, contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla Questura, fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa, e deducendo che le proprie controdeduzioni non sarebbero state valutate.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l’ammonimento non richiede la piena prova della responsabilità per il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., potendo trovare sostegno in un quadro istruttorio indiziario (TAR Bologna n. 980 del 2025). Il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di evidente carenza dei presupposti o di manifesta irragionevolezza (TAR Venezia n. 670 del 2025). È comunque necessario il riferimento a elementi che desumano, con sufficiente attendibilità, un comportamento persecutorio (Cons. Stato n. 9211 del 2024).
Nel caso concreto, gli atti di causa contraddicono la tesi del ricorrente. L’amministrazione non si è basata sulle sole dichiarazioni della controinteressata, ma ha assunto informazioni da soggetti a lei vicini e ha concluso che ella ha subito per mesi attenzioni non gradite, modificando le proprie abitudini di vita. L’esame degli atti e le stesse difese dimostrano che il ricorrente ha cercato ripetutamente di avvicinare la persona offesa e non ha desistito nonostante il dissenso manifestato. L’inserimento sul profilo social di un’immagine con lo stesso nome della controinteressata è stato ritenuto emblematico dell’insistenza.
Quanto alle controdeduzioni, il Collegio ha rilevato che il provvedimento ne dà atto e ne motiva l’inidoneità a mutare il convincimento. Non sussiste violazione del contraddittorio, poiché è sufficiente che dalla motivazione emerga che l’amministrazione ne abbia tenuto conto nel loro complesso (TAR Lazio n. 3006 del 2025). Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.