Emersione lavoro subordinato: no automatismo ostativo sul piccolo spaccio (TAR Piemonte n. 372 del 21.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione del lavoro subordinato, il diniego opposto dall’amministrazione sull’istanza ex art. 103, comma 1, del d.l. 34/2020 non è illegittimo per asserito automatismo quando il provvedimento dia conto in concreto della pericolosità sociale dello straniero. La declaratoria di illegittimità costituzionale delle fattispecie automaticamente ostative riferite al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non si traduce in un divieto assoluto di diniego, ma impone la verifica individuale della pericolosità. Ove tale verifica sia stata effettuata e sia immune da censure logiche, il ricorso è infondato e la questione di legittimità costituzionale è irrilevante, perché la norma censurata non ha trovato applicazione nel caso concreto.

Il Fatto

Il ricorrente, entrato clandestinamente in Italia, ha presentato istanza per il rilascio di un titolo autorizzativo al soggiorno ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020. La Questura ha respinto l’istanza facendo leva sui precedenti penali dello straniero.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il Collegio ha respinto l’istanza cautelare e, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, ha trattenuto la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente sostiene che l’amministrazione abbia applicato un mero automatismo, fondando il diniego esclusivamente sulla condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, senza considerare l’inserimento sociale e lavorativo. Compenda il ricorso un’istanza di rimessione alla Corte costituzionale per asserito contrasto dell’art. 103, comma 10, lett. c), d.l. 34/2020 con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Il Collegio richiama la disciplina di riferimento: l’art. 103, comma 10, d.l. 34/2020 non ammette alla procedura di emersione gli stranieri condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 380 cod. proc. pen. o per i reati inerenti agli stupefacenti, nonché quanti siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico, tenendo conto anche delle condanne per i reati di cui all’art. 381 cod. proc. pen.

Il giudice amministrativo dà atto dell’intervento della Corte costituzionale n. 88/2023, che ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 nella parte in cui ricomprende tra le ipotesi automaticamente ostative al rinnovo del permesso anche le condanne, pur non definitive, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, senza prevedere la verifica concreta della pericolosità sociale. Richiama altresì la Corte costituzionale n. 43/2024, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 103, comma 10, lett. c), d.l. 34/2020 nella parte in cui, nel prevedere i reati inerenti agli stupefacenti, non esclude il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, condotta che il legislatore stesso disegna con i tratti di una ridotta offensività.

Su questa base il Collegio ritiene che l’amministrazione non abbia applicato un automatismo. Il diniego valorizza illeciti in materia di stupefacenti accertati a breve distanza dall’ingresso irregolare e recentemente oggetto di decisione dell’autorità giudiziaria, il soggiorno irregolare protratto, la mancata ottemperanza a numerosi provvedimenti di espulsione e a ordini di lasciare il territorio, nonché la durata della presenza, i legami familiari e l’inserimento sociale e lavorativo, in un’ottica complessiva di bilanciamento.

La valutazione è quindi immune da censure di ordine logico. Quanto alla questione di legittimità costituzionale, essa non rileva: la disposizione è già stata ritenuta illegittima nella parte relativa al mero automatismo ostativo, che però nel caso concreto non è stato applicato. Il ricorso è respinto e le spese di lite sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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