Servizi abitativi transitori esclusi in caso di disagio sociale prevalente (TAR Lombardia n. 1879 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
I servizi abitativi transitori, istituiti dall’art. 23, comma 13, della L.R. Lombardia n. 16/2016, sono destinati in via prevalente a nuclei familiari che devono rilasciare l’alloggio o che lo hanno perso di recente, nonché alle ipotesi residuali di grave emergenza abitativa. La categoria residuale richiede una situazione di necessità contingente ed urgente, non una condizione di disagio sociale stabile e consolidata. Laddove il bisogno abitativo costituisca solo una delle componenti di un quadro multifattoriale di fragilità, con prevalenza di esigenze di recupero economico e sociale, l’assegnazione dell’alloggio non è lo strumento adeguato. L’amministrazione deve quindi indirizzare il richiedente verso gli strumenti assistenziali appropriati. A fronte della limitatezza delle risorse disponibili, i requisiti di accesso vanno interpretati in modo rigoroso e oggettivo.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori del Comune di Milano, dichiarando di essere unico componente del proprio nucleo familiare e di trovarsi senza fissa dimora. L’istanza è stata rigettata per asserita mancanza di documentazione sulla condizione di emergenza abitativa; il successivo ricorso in opposizione è stato respinto per carenza di nuovi elementi.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, che in sede cautelare ha accolto l’istanza ai fini di un motivato riesame, rilevando che l’amministrazione avrebbe potuto acquisire elementi tramite i servizi sociali che avevano in carico l’interessato. All’esito della rinnovata istruttoria il Comune ha revocato il primo provvedimento e ne ha adottato uno nuovo, di identico esito negativo ma con motivazione più ampia. Il ricorrente ha impugnato anche quest’ultimo con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la revoca del provvedimento originario e l’adozione di un nuovo atto, sorretto da autonome ragioni, fanno sì che la lesione derivi ormai solo da quest’ultimo.
Nel merito dei motivi aggiunti, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 23, comma 13, della L.R. Lombardia n. 16/2016 prevede l’assegnazione con provvedimento motivato del comune, con durata non superiore a cinque anni, accompagnata da un programma di recupero dell’autonomia economica e sociale. Il regolamento comunale distingue nuclei soggetti a procedure esecutive di rilascio e nuclei in grave emergenza abitativa. La D.G.R. n. XI/6101 del 14.03.2022 qualifica la categoria dell’emergenza abitativa come residuale, limitata a circostanze particolari non fronteggiabili con gli strumenti ordinari, ed esclude i casi in cui il progetto di recupero abbia caratteristiche prevalentemente da servizio sociale.
Su questa base il Tribunale ritiene che il provvedimento resista alle censure. Dalla rinnovata istruttoria emerge che il ricorrente presenta un’emergenza sociale di lunga data, stabile e consolidata, non riconducibile all’emergenza abitativa intesa come grave disagio contingente e urgente. Rileva inoltre che l’interessato ha partecipato a un solo avviso per gli alloggi di residenza pubblica, pur essendo stato aperto più di un bando, e che non dispone di risorse economiche per la gestione dell’alloggio.
Il Collegio sottolinea che il dato decisivo non è la mancanza di abitazione, ma la tipologia di ausilio necessaria: i S.A.T. rispondono a un disagio tipicamente abitativo ed emergenziale, con assegnazione in deroga alla graduatoria ordinaria, e non a situazioni in cui prevalgono bisogni di recupero globale della persona. Viene richiamata la giurisprudenza amministrativa conforme sulla disciplina dei servizi transitori e sull’insufficienza della sola esigenza alloggiativa.
Da ultimo, il Tribunale osserva che, a fronte della limitatezza delle risorse e dell’ampiezza delle esigenze abitative, è necessaria una rigorosa e oggettiva interpretazione dei requisiti di accesso, per garantire l’effettiva tutela delle reali situazioni di povertà abitativa. Il ricorso è quindi respinto, con spese compensate per le peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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