Sospensione dell’aggiudicazione per riscontri oggettivi sui costi del servizio non superati (TAR Abruzzo n. 76 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., quando nei documenti di gara sono rinvenibili riscontri oggettivi, con particolare riferimento ai costi del servizio, a sostegno dei motivi di ricorso, e tali riscontri appaiono prima facie non superati dalle controdeduzioni della stazione appaltante e della controinteressata, sussiste il requisito del fumus boni iuris. Nel bilanciamento degli opposti interessi, la sospensione dell’aggiudicazione non è preclusa dalla continuità del servizio, allorché l’attuale gestore prosegua l’esecuzione fino alla stipula del contratto, non risultando pregiudicato l’interesse dell’aggiudicataria nelle more della decisione di merito.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione, la determina con cui l’Autorità Gestione Integrata Rifiuti Abruzzo ha aggiudicato una procedura di gara telematica aperta ex art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, espletata per conto dell’ASP territorialmente competente, in favore di un RTI composto da due cooperative sociali. La ricorrente ha contestato in particolare i verbali di gara con cui la Commissione, rilevato che il RTI aggiudicatario aveva allegato nell’offerta economica il medesimo PEF predisposto dalla stazione appaltante, ne aveva richiesto chiarimenti anziché disporne l’esclusione, ritenendo poi conformi agli atti di gara i chiarimenti prodotti. Con il ricorso, la società ha chiesto l’annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato e il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto di accogliere l’istanza cautelare, valorizzando l’esito dell’esame dei documenti versati in atti. Nei documenti di gara sono emersi riscontri oggettivi, con specifico riferimento ai costi del servizio, idonei a sostenere i motivi di ricorso. Tali riscontri non sono apparsi superati, in una valutazione sommaria propria della fase cautelare, dalle controdeduzioni formulate dall’amministrazione resistente e dalla controinteressata.
La valutazione del fumus si è quindi risolta in senso favorevole alla ricorrente, in quanto le criticità relative alla sostenibilità dell’offerta, colte dai verbali impugnati, risultavano oggettivamente riscontrabili e non efficacemente confutate.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ha operato un bilanciamento tra l’interesse della ricorrente alla sospensione e gli interessi dell’amministrazione e dell’aggiudicataria alla prosecuzione della procedura. La continuità del servizio non sarebbe stata pregiudicata dalla misura cautelare, posto che l’aggiudicataria, già attuale gestore, avrebbe proseguito l’esecuzione del servizio fino alla stipula del contratto di affidamento. In tale prospettiva, la sospensione degli atti impugnati non lederebbe l’interesse dell’operatore economico aggiudicatario nelle more dell’imminente trattazione del merito.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata accolta, con sospensione dei provvedimenti impugnati, fissazione dell’udienza pubblica di merito e compensazione delle spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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