Revoca della gara per nuova valutazione dell’interesse pubblico e indennizzo ex art. (Cons. Stato n. 10008 del 11.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di una gara non ancora aggiudicata è legittima quando consegue a una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario e non a un mutamento imprevedibile della situazione di fatto, purché la motivazione sia adeguata e l’istruttoria non manifestamente illogica o incongrua. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto ai profili di manifesta irragionevolezza, difetto logico, violazione dell’imparzialità e travisamento istruttorio, non estendendosi al merito della scelta amministrativa. In presenza di un atto plurimotivato è sufficiente la fondatezza di una sola delle ragioni poste a fondamento, con assorbimento delle censure relative alle altre. La revoca legittima ex art. 21 quinquies l. n. 241/1990 non genera responsabilità risarcitoria per lesione dell’affidamento, ma comporta il diritto all’indennizzo ivi previsto, liquidabile in via equitativa.
Il Fatto
Una società, già affidataria del servizio di elisoccorso estivo e unica partecipante alla gara indetta da una ASL per l’affidamento del servizio HEMS, ha impugnato davanti al TAR Puglia la delibera con cui l’Azienda ha revocato il bando. La revoca si fondava su una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico, ritenuto non più necessario il secondo elicottero estivo, e su due ulteriori circostanze: l’unicità dell’offerta pervenuta e un asserito conflitto di interessi.
Il TAR ha respinto il ricorso, giudicando la revoca immune da irragionevolezza e l’istruttoria adeguata, ed ha escluso la responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione. La società ha proposto appello, lamentando la qualificazione errata della sopravvenienza, l’omesso esame delle ragioni ulteriori, il rigetto della domanda risarcitoria e la mancata corresponsione dell’indennizzo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il piano regionale richiamato dall’Azienda è un atto meramente programmatico, che prospetta una futura ed eventuale gara senza incidere sull’interesse dell’appellante: non impedisce la prosecuzione della procedura revocata.
Nel merito, la qualificazione del provvedimento è decisiva. L’art. 21 quinquies l. n. 241/1990 contempla tre presupposti distinti: sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento imprevedibile della situazione di fatto e nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. Il potenziamento dei servizi di soccorso costituisce solo uno degli elementi istruttori; la revoca discende da una rivalutazione dell’interesse pubblico, non da una sopravvenienza fattuale, con la conseguenza che il requisito della prevedibilità non opera.
La giurisprudenza amministrativa riconosce la legittimità del ritiro della gara per nuove valutazioni sulla convenienza economica, specie prima dell’aggiudicazione definitiva (Cons. Stato, Sez. IV, sent. 7467/2023). Il sindacato resta limitato alla manifesta illogicità (Cons. Stato, Sez. V, sent. 4349/2024). L’analisi dei dati di volo delle due annualità precedenti ha dimostrato la sufficienza di un solo elicottero H24: l’impianto motivazionale è preciso e coerente. Le censure su pretesa contraddittorietà, consistenza del risparmio e scindibilità dei servizi attengono alla discrezionalità amministrativa e non superano la soglia dell’illogicità.
Il secondo motivo è infondato. Nell’atto plurimotivato è sufficiente la fondatezza di una sola ragione, con assorbimento delle altre (Cons. Stato, Sez. III, sent. 3480/2024). Le doglianze sulla volontà di impedire l’aggiudicazione restano mere allegazioni, smentite dalla proroga disposta in favore della stessa società. Il richiamo all’art. 95, comma 12, d.lgs. n. 50/2016 è inconferente, perché quel potere riguarda la valutazione negativa delle offerte, non l’autotutela.
Quanto alle conseguenze patrimoniali, la revoca legittima consente solo un danno da lesione dell’affidamento, che richiede un affidamento ragionevole poi pregiudicato. Nel caso concreto, lo stato di avanzamento della procedura non ha ingenerato alcun affidamento tutelabile: il terzo motivo è respinto. È invece fondato il quarto: la revoca perfezionata ex art. 21 quinquies comporta il diritto all’indennizzo, liquidato equitativamente in euro 30.000, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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