Rinnovo stazione di servizio con deroga ai parametri di sicurezza (Cons. Stato n. 8860 del 06.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina sui parametri di sicurezza degli accessi e delle uscite delle aree di servizio stradali si applica in via tendenziale anche agli impianti già esistenti, ma ammette deroga in presenza di vincoli preesistenti ineliminabili, da valutare caso per caso mediante analisi di sicurezza. Il diniego di rinnovo dell’autorizzazione che si limiti a rilevare la mera devianza dai parametri, senza verificare in concreto la possibilità di deroga, è affetto da difetto di motivazione e di istruttoria. La pubblica amministrazione che regola un settore è tenuta, dinanzi ai progetti del privato, non solo a esprimere le ragioni di effettivo pericolo ma anche a indicare possibili soluzioni alternative. È altresì contraddittoria l’azione amministrativa che riconosca in astratto il regime derogatorio e poi applichi i parametri senza alcun margine di deroga.
Il Fatto
La controversia riguarda una stazione di servizio situata sulla tangenziale di Catania. Una società gestisce l’impianto di distribuzione carburanti, autorizzato sin dal 1992 e nel tempo trasferito, mentre un’altra società gestisce il punto di ristoro bar annesso. In sede di rinnovo dell’autorizzazione è emersa la questione delle persistenti condizioni di sicurezza: sulla base della circolare ANAS n. 3 del 2008, l’impianto non rispettava alcuni criteri e standard, in particolare in relazione alle corsie di accesso e di uscita.
L’istanza di rinnovo è stata quindi rigettata. Il rigetto veniva impugnato davanti al TAR Lazio, che lo annullava ritenendo la circolare inapplicabile al rinnovo di impianto esistente e ravvisando un difetto di motivazione e un’istruttoria generica. ANAS ha proposto appello, sostenendo che la disciplina sulle intersezioni stradali del DM 19 aprile 2006 si estende, all’art. 2, comma 3, anche agli impianti esistenti e che il preavviso di rigetto era stato richiamato per relationem nel provvedimento definitivo.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto il primo motivo. La circolare ANAS n. 3 del 2008, che supplisce alla mancata adozione del decreto ministeriale previsto dall’art. 60 del regolamento di attuazione del codice della strada in tema di aree di servizio, richiama ai punti 4.1 e 4.2 il DM 19 aprile 2006 sulle intersezioni stradali. Poiché quest’ultimo, all’art. 2, comma 3, estende in linea tendenziale il proprio campo di applicazione alle intersezioni esistenti, la circolare assume natura di atto di riferimento applicativo anche per gli impianti già esistenti, salva la presenza di situazioni particolari da valutare in chiave derogatoria.
Su questo punto il primo motivo sarebbe dunque da accogliere. Tuttavia la Corte rileva che l’applicazione tendenziale della disciplina è stata declinata da ANAS in chiave di autolimitazione della propria discrezionalità: la circolare si applica in linea generale anche agli impianti esistenti, ma in presenza di vincoli preesistenti ineliminabili è possibile derogare, previa presentazione di un’analisi di sicurezza che evidenzi il sostanziale rispetto delle condizioni minime, da valutare caso per caso. Una simile impostazione è condivisibile.
Nel caso concreto, però, alcuni valori — la distanza tra accessi e svincolo e la pendenza delle corsie di decelerazione e accelerazione — sono stati ritenuti sic et simpliciter contrari ai parametri, senza considerare se potessero essere derogati in funzione del caso concreto. Di qui un chiaro difetto di motivazione e di istruttoria, tanto più evidente perché una motivazione rafforzata era necessaria sia per la corposa perizia giurata di parte, sia per l’affidamento ingenerato da un’autorizzazione di lunga data risalente al 1992.
La Corte sottolinea che ANAS non è un soggetto che soggiace al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma una pubblica amministrazione che deve orientare e regolare il settore della circolazione e della sicurezza stradale. Dinanzi ai progetti del privato, la sua azione non può limitarsi a esprimere posizioni di rigetto, dovendo indicare le ragioni di effettivo pericolo e suggerire soluzioni alternative. Il comportamento si rivela inoltre contraddittorio: nel preavviso di rigetto, richiamato per relationem, ANAS ammette i presupposti del regime derogatorio e poi applica i parametri senza alcun margine di deroga.
Il ricorso in appello è quindi rigettato per difetto di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà del provvedimento, con conferma dell’annullamento disposto in primo grado. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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