Piano casa e abusi su area vincolata: nessuna sanatoria paesaggistica (TAR Marche n. 860 del 06.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di un’opera realizzata in area paesaggisticamente vincolata, in assenza di titolo edilizio e con aumento di volumetria, costituisce atto obbligatorio e rigidamente vincolato: non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento né l’autonoma valutazione dell’interesse pubblico, essendo sufficiente la descrizione delle opere abusive e delle ragioni dell’illegittimità. L’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 preclude l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica per gli interventi che abbiano determinato creazione di superfici utili o aumento dei volumi legittimamente realizzati; la sanatoria resta invece ammissibile, in via ordinaria, per la sola conformità urbanistico-edilizia. Tale assetto non viola il diritto unionale né i parametri costituzionali, rispondendo alla scelta non irrazionale di evitare legittimazioni fondate sul fatto compiuto in materia di tutela del paesaggio. Le disposizioni del c.d. Piano casa regionale non possono essere applicate in funzione di condono mascherato in favore di edifici abusivi.

Il Fatto

La ricorrente, nella qualità di amministratrice di una società poi cancellata dal registro delle imprese e alla quale è succeduta, eseguiva nel 2009 lavori di ristrutturazione e risanamento di un immobile sito in zona paesaggisticamente vincolata. In pendenza di una richiesta di variante veniva realizzato un tetto a due falde in luogo della preesistente copertura a una falda, con aumento di volumetria invocato nei limiti del Piano casa regionale.

A seguito di sopralluogo il Comune sospendeva l’esame dell’istanza di variante e notificava l’ordinanza di demolizione e sospensione dei lavori, impugnata con ricorso introduttivo. Nelle more, l’istanza veniva riesaminata come domanda di accertamento di conformità e rigettata, anche per l’impossibilità di applicare il Piano casa in sanatoria e di procedere all’accertamento della compatibilità paesaggistica. Il diniego era impugnato con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso introduttivo. L’ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento, poiché la partecipazione del privato non potrebbe determinare un esito diverso, secondo l’insegnamento del Cons. Stato Sez. II n. 4198 del 2024. Parimenti infondata è la censura sulla mancata valutazione dell’interesse pubblico: in presenza di opere realizzate in zona vincolata e in assenza di titolo, l’atto ripristinatorio è dovuto e adeguatamente motivato con la descrizione degli abusi e delle relative ragioni di illegittimità (Cons. Stato Sez. II n. 1298 del 2024).

Quanto alla prospettata acquisizione gratuita in caso di inottemperanza, il Tribunale rileva che l’ordine demolitorio legittimamente si limita a prevedere l’effetto acquisitivo e la sanzione pecuniaria: eventuali doglianze sulla propria estraneità al compimento dell’abuso trovano sede nel successivo giudizio sull’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 (TAR Sicilia, Palermo, n. 2432 del 2024).

Il nucleo della decisione riguarda la compatibilità paesaggistica. Il Collegio richiama la pronuncia del Cons. Stato Sez. VI n. 5622 del 2015, che ha escluso il contrasto dell’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 con i parametri costituzionali ed eurounitari. La Corte di giustizia, adita dal TAR Sicilia-Palermo con ordinanza n. 802 del 2013, si è dichiarata incompetente; la disposizione interna, d’altro canto, non esclude in assoluto l’accertamento postumo, ma lo vieta per gli interventi che abbiano comportato nuova volumetria. La separazione strutturale e funzionale tra interessi urbanistici e interesse paesaggistico giustifica la diversità di disciplina, e la conformità in sanatoria resta possibile solo per il primo profilo.

Il Collegio esclude quindi la rimessione alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia, ribadendo la manifesta infondatezza delle questioni. Quanto ai motivi aggiunti, il diniego di sanatoria è legittimo: l’art. 4, comma 9, L.R. Marche n. 22/2009 impedisce di applicare il Piano casa quale condono edilizio mascherato, in coerenza con la Corte cost. n. 416 del 1995, e il divieto di incremento dei volumi operato dall’art. 167, comma 4 riguarda qualsiasi nuova edificazione (TAR Sicilia, Palermo, n. 220 del 2024). Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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