Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’avvenuto adempimento (TAR Sicilia n. 2403 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., il ricorrente assolve il proprio onere probatorio dimostrando l’esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, il decorso del termine per l’adempimento e la mancata esecuzione. Su tale fatto costitutivo si applica il principio dell’art. 2697 c.c.: i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato sono a carico di chi vi ha interesse. Incombe pertanto sull’amministrazione l’onere di provare l’avvenuto adempimento o l’estinzione del debito. La mera costituzione in giudizio, senza allegazione né dimostrazione dell’adempimento, non integra alcuna valida giustificazione dell’inadempimento e conferma la fondatezza del ricorso.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, con sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata, aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per il servizio prestato a tempo determinato in più anni scolastici, condannando il Ministero all’attribuzione della somma indicata in titolo, oltre accessori.

Rimanendo la decisione ineseguita, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato perché sussistono tutti i presupposti dell’ottemperanza: la pretesa si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, è decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 e non risulta alcun adempimento da parte dell’amministrazione.

Il passaggio centrale è di ordine probatorio. Il Tribunale applica l’art. 2697 c.c. e rileva che la ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a.. Su questa base l’onere di dimostrare l’inefficacia del fatto o l’estinzione del diritto si è spostato sull’amministrazione.

Il Ministero, pur costituitosi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha offerto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento. La difesa si è limitata a un atto di stile, inidoneo a contrastare la prova del titolo e del suo mancato soddisfacimento.

Il Collegio accoglie quindi il ricorso e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine nomina sin d’ora Commissario ad acta un dirigente dell’ufficio ministeriale competente, con facoltà di delega, che provvederà in via sostitutiva in un ulteriore termine di novanta giorni.

Quanto al compenso, il Commissario non ne ha diritto perché è dirigente dello stesso Ministero e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, e cita in tal senso diverse pronunce di TAR. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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