Rinuncia al gravame e decadenza del processo contabile di appello (Corte dei Conti Sez. I App. n. 195 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del processo, prevista dall’art. 110 del codice della giustizia contabile, può essere proposta in qualunque stato e grado del giudizio davanti alla Corte dei conti e produce effetti solo a seguito dell’accettazione della controparte, resa nelle forme prescritte. Quando la rinuncia e l’accettazione sono regolari, il giudice dichiara l’estinzione del processo, senza che la declaratoria dia luogo a pronuncia sulle spese. Il deposito di un atto di appello privo di notifica, seguito dalla formale rinuncia al deposito stesso e dalla tempestiva riproposizione dell’atto ritualmente notificato, non osta alla declaratoria di estinzione del primo giudizio.
Il Fatto
Con la sentenza n. 28/2024, depositata in data 8 marzo 2024 e non notificata, la Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo aveva accolto parzialmente la domanda della Procura regionale, condannando l’appellante al pagamento, in favore del Comune de L’Aquila, della somma di euro 4.200,00, comprensiva di rivalutazione monetaria e da incrementare degli interessi legali.
L’appellante, soccombente in primo grado, proponeva appello avverso la predetta sentenza, depositando l’atto di gravame in data 8 ottobre 2024. Nel medesimo giorno, depositava un atto di rinuncia al deposito dell’appello, rappresentando che, per mero errore materiale, aveva inizialmente depositato un atto privo della necessaria notifica e che, avvedutosi dell’errore, aveva provveduto al deposito dell’atto di appello ritualmente notificato alla Procura regionale.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, ha esaminato in via preliminare la questione relativa alla sorte del giudizio di appello iscritto al n. 61807, a seguito della manifestazione di volontà dell’appellante di rinunciare al deposito dell’atto di appello originariamente presentato e della richiesta che la Corte “non ne voglia tenere conto alcuno”.
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito la vicenda processuale, evidenziando che l’appellante aveva depositato, in data 8 ottobre 2024, un ricorso in appello privo della notifica e che, sempre in data 24 ottobre 2024, aveva provveduto al corretto deposito dell’identico atto di appello notificato alla Procura regionale.
In applicazione dell’art. 110 del codice della giustizia contabile, la Corte ha rilevato che la rinuncia agli atti del processo può essere effettuata dalle parti in qualunque stato e grado della causa e che la stessa produce effetti solo dopo l’accettazione della controparte, resa nelle forme debite. Il giudice, ove la rinuncia e l’accettazione siano regolari, dichiara l’estinzione del processo, con la conseguenza che la relativa declaratoria non dà luogo a pronuncia sulle spese.
Alla luce della rituale rinuncia agli atti del giudizio di appello da parte dell’appellante e della formale accettazione della medesima rinuncia, resa in udienza dalla Procura generale, il Collegio ha dichiarato l’estinzione del processo relativo al giudizio in epigrafe, dando atto che il giudizio risultava iscritto dall’appellante con un diverso numero di registro generale, anch’esso discusso nella medesima udienza.
Con riferimento alle spese, la Corte ha confermato che, ai sensi dell’art. 110, comma 7, c.g.c., non vi è luogo a pronuncia sulle spese del processo, in coerenza con la natura della declaratoria di estinzione.
Nota della Redazione
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