Rinuncia al ricorso per cassazione e inammissibilità sopravvenuta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16933 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, intervenuta prima dell’adunanza camerale ai sensi dell’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ. e sottoscritta dalla parte personalmente, determina la cessazione dell’interesse alla decisione sul ricorso. Ne consegue una pronuncia di inammissibilità sopravvenuta, che non integra né il rigetto nel merito né l’inammissibilità o improponibilità originaria del ricorso. A tale pronuncia non si applica l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto, previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La compensazione integrale delle spese di legittimità resta rimessa alla valutazione del giudice in ragione della complessità delle questioni trattate.

Il Fatto

La ricorrente, docente di scuola primaria assunta in ruolo, aveva impugnato il provvedimento di dispensa dal servizio adottato dal Dirigente Scolastico all’esito del mancato superamento del secondo periodo di prova, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, nonché, in via subordinata, la riconvocazione del Comitato di Valutazione. Il Tribunale e poi la Corte d’Appello di Venezia avevano respinto le domande, ritenendo non sindacabile nel merito la valutazione discrezionale di inidoneità e adeguata l’istruttoria posta a base del provvedimento.

Avverso la sentenza di appello la docente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, deducendo vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla valutazione del periodo di prova, alla composizione del Comitato e alla regolamentazione delle spese. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha resistito con controricorso e la Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente, tramite il difensore, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. La Corte esamina anzitutto la validità dell’atto e ne verifica la ritualità.

La rinuncia è ritenuta rituale perché intervenuta prima dell’adunanza camerale, secondo quanto richiesto dall’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., ed è stata sottoscritta dalla parte personalmente. Sussistono dunque i presupposti processuali per la pronuncia.

La Corte afferma quindi che la rinuncia al ricorso vale a far ritenere cessato l’interesse alla decisione sul ricorso, richiamando Cass. n. 32009/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata. L’esito è una pronuncia di inammissibilità sopravvenuta.

Quanto alle spese, la Corte ne dispone la compensazione integrale tra le parti, in ragione della complessità delle questioni trattate.

Sul versamento del contributo unificato, la Corte rileva che la natura della pronuncia — di inammissibilità sopravvenuta e non di rigetto, inammissibilità o improponibilità del ricorso, come precisato da Cass. n. 266/2019, Cass. n. 31732/2018, Cass. n. 23175/2015 e Cass. n. 19560/2015 — esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, relativo all’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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