Revocazione esclusa per errore valutativo sull’autosufficienza del ricorso (Cass. civ. Sez. I n. 25250 del 12.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., come novellati dal d.lgs. n. 149 del 2022, è ammissibile solo quando l’errore denunciato sia percettivo, immediatamente rilevabile dagli atti del giudizio di legittimità, non valutativo, e riguardi un fatto non controverso sul quale la Corte non abbia esercitato alcuna attività interpretativa. Non integra errore di fatto revocatorio la censura che investe il giudizio della Corte sull’autosufficienza del motivo, sulla mancata indicazione del luogo processuale della deduzione o sul mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché in tali ipotesi la Corte svolge un’attività interpretativa insuscettibile di revocazione. Parimenti, l’erronea determinazione del valore della causa, incidente sulla liquidazione delle spese, costituisce un errore di giudizio e non una svista percettiva, restando estranea all’area degli errori revocatori.

Il Fatto

Un Ufficio scolastico provinciale emetteva un’ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 per la restituzione di somme corrisposte in forza di una sentenza di merito, poi riformata in appello e confermata in sede di legittimità. L’opposizione all’ingiunzione veniva accolta solo in parte dal tribunale, con condanna di uno solo degli obbligati al pagamento di un importo ridotto. La sentenza d’appello, a sua volta, dichiarava inammissibile l’impugnazione dei genitori per difetto di interesse e accoglieva parzialmente il gravame del figlio, rideterminando il credito e liquidando le spese.

Proposto ricorso per cassazione, la Corte lo dichiarava inammissibile con un’ordinanza, ravvisando la non autosufficienza della censura sulla illegittimità dell’ingiunzione per difetto di poteri di firma e liquidando le spese su un valore di controversia determinato in misura superiore a quello risultante dalla rideterminazione d’appello. Gli stessi ricorrenti hanno allora proposto revocazione di quella ordinanza, deducendo l’errore di fatto ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. sotto due profili: l’asserita falsa supposizione sull’esistenza della contestazione dei poteri di firma e l’erronea individuazione del valore della causa.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione dell’ambito del rimedio revocatorio dopo la riforma del d.lgs. n. 149 del 2022. L’errore di fatto è configurabile solo quando la decisione sia frutto di una svista percettiva, ossia di un contrasto immediato e oggettivo tra quanto affermato nel provvedimento e quanto risulta dagli atti, senza alcuna attività interpretativa. Restano esclusi gli errori di giudizio, le valutazioni e le ricostruzioni del contenuto degli atti.

Sul primo motivo, i ricorrenti sostengono che l’ordinanza impugnata avrebbe “supposto inesistente” la contestazione relativa ai poteri di firma del responsabile del procedimento. La Corte osserva che l’ordinanza non nega il contenuto del ricorso: lo valuta e conclude che la censura non era autosufficiente, perché non indicava il luogo processuale della contestazione e non si confrontava con la motivazione della sentenza d’appello. Si tratta di una tipica operazione interpretativa, non di una svista percettiva. Il richiamo alla provenienza dell’atto dall’Ufficio emittente, introdotto dal Procuratore generale, costituisce argomento subordinato, la cui presenza in motivazione non trasforma la decisione in una falsa percezione del ricorso.

Su questo punto la Corte richiama il principio consolidato secondo cui non è configurabile un errore revocatorio nel giudizio della sentenza di legittimità in ordine alla violazione dei principi di autosufficienza, tassatività e specificità dei motivi di ricorso, né in quello volto a individuare la ratio decidendi della sentenza impugnata (Cass. n. 7877/2025). È insussistente l’errore di fatto quando la decisione sia conseguenza di una pretesa errata interpretazione dei motivi o di una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali, poiché va esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità degli errori di giudizio (Cass. n. 7064/2022; Cass. n. 10040/2022; Cass. n. 20635/2017).

Quanto al secondo motivo, concernente il valore della controversia, la Corte rileva che la determinazione del valore della causa e la conseguente quantificazione delle spese costituiscono un apprezzamento giuridico, frutto di valutazione discrezionale del giudice di legittimità, e non un dato processuale immediatamente percepibile. L’erronea valutazione del valore della causa, incidente sulla determinazione delle spese di lite, non rientra nell’errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., perché investe la formulazione del giudizio e si risolve in un errore di giudizio (Cass., Sez. 2, n. 13810 del 19.05.2023).

La Corte aggiunge che il rimedio revocatorio non può essere utilizzato per ottenere un riesame del giudizio di inammissibilità, essendo limitato alla correzione di errori materiali immediatamente percepibili. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore (Cass. Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019) ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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