La rinuncia all’appello dell’interveniente estingue il giudizio di secondo grado (Cons. Stato n. 5523 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’appello, ritualmente notificata a tutte le parti evocate in giudizio e non opposta da chi abbia interesse alla prosecuzione, integra i requisiti dell’art. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm. e determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. La declaratoria di estinzione prescinde dall’esame del merito dei motivi e dall’eventuale questione di inammissibilità dell’appello prospettata d’ufficio, poiché l’atto di rinuncia sopravvenuto consuma il potere decisorio sul gravame. La compensazione delle spese, disposta in presenza di giusto motivo, non richiede l’accertamento della soccombenza sostanziale.

Il Fatto

La vicenda riguarda il contrasto tra il Comune di Andria e la Provincia di Barletta-Andria-Trani in ordine ai lavori di completamento della tangenziale ovest, opera di rilevanza strategica già oggetto di valutazione di impatto ambientale e di aggiudicazione dell’appalto. Il Comune aveva espresso opposizione all’opera e negato, ai fini urbanistici, l’approvazione del progetto definitivo e della conseguente variante al piano regolatore.

Contro tali delibere il T.a.r. Puglia, sede di Bari, con la sentenza n. 814/2022, aveva accolto il ricorso della Provincia, stabilendo che il Comune dovesse lealmente adeguarsi alla pianificazione già assentita. Avverso questa pronuncia propose appello un’azienda agricola, già intervenuta in primo grado in via adesiva a sostegno delle posizioni comunali, deducendo sette motivi.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio il quadro è mutato profondamente. Il Comune adottò una nuova delibera di diniego, annullata dal giudice amministrativo con pronuncia confermata in appello e passata in giudicato; il commissario ad acta, poi, approvò definitivamente il progetto e la variante, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. La Provincia ha quindi eccepito l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, sul rilievo che gli atti impugnati erano già stati annullati con sentenza definitiva e comunque sostituiti da provvedimenti non impugnati.

All’udienza il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la possibile inammissibilità dell’appello, in quanto proposto dall’interveniente in primo grado per capi diversi da quelli che direttamente lo riguardano, disponendo il rinvio della trattazione per consentire la difesa sul punto.

Prima della nuova udienza la parte appellante ha dichiarato di rinunciare all’appello, con atto notificato a tutte le parti evocate e successivamente depositato. La Sezione ha verificato l’integrazione dei requisiti della rinuncia e, in particolare, l’assenza di opposizioni da parte di soggetti interessati alla prosecuzione del giudizio.

Su questa base il Consiglio di Stato ha dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., senza scrutinare nel merito i motivi e la questione di inammissibilità in precedenza prospettata. Le spese sono state compensate, ravvisandosi giusto motivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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