Sei scatti stipendiali e buonuscita dei Carabinieri: richiamo alla disciplina sostitutiva (TAR Sicilia n. 3017 del 12.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo sostituito dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, va applicato agli appartenenti all’Arma dei carabinieri ai fini dell’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita. L’abrogazione della norma sostitutiva a opera dell’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010 non produce la reviviscenza della formulazione originaria del comma 15-bis. I richiami normativi alla previsione iniziale si intendono pertanto riferiti alla disciplina dell’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, ancorché l’intestazione formale resti quella originaria. Il richiamo contenuto nell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1987 a una disposizione abrogata è tamquam non esset e non osta all’accoglimento. Sulla somma dovuta spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei carabinieri e congedato a domanda, ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e il conseguente obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione e interessi.
L’Istituto si è costituito con atto di mera forma, senza svolgere difese sostanziali. La causa è stata discussa all’udienza pubblica dell’11 settembre 2024 e posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso richiamando integralmente le ragioni della sentenza del CGA n. 865 del 2022, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. II, n. 10523 del 2023. Il nodo interpretativo riguarda l’avvenuta o meno abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 387/1987 e le conseguenze sui richiami normativi che ad esso rinviano.
La previsione originaria è stata sostituita dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990. La successiva abrogazione di quest’ultima disposizione, disposta dall’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010, non determina la reviviscenza della formulazione iniziale. Il contenuto precettivo originario è venuto meno per effetto della sostituzione e non può riemergere per il solo fatto che la norma sostitutiva sia stata eliminata.
Ne deriva che tutti i richiami all’art. 1, comma 15-bis, devono intendersi effettuati alla disciplina dell’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, ancorché l’intestazione formale della norma resti quella originaria. Il Collegio estende il ragionamento al richiamo operato dall’ente previdenziale all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1987: esso si riferisce a una disposizione abrogata e risulta perciò tamquam non esset.
Il Collegio richiama altresì il CGA n. 1329 del 2022, che ha circoscritto l’applicazione dell’art. 6-bis agli appartenenti alla Polizia di Stato e alle forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981, tra cui l’Arma dei carabinieri. Sulla tempestività dell’istanza richiama il Consiglio di Stato n. 1231 del 2019, alla cui luce la domanda è tempestiva.
Il ricorso è quindi accolto, con condanna dell’INPS al pagamento di quanto dovuto. Sulla somma spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, secondo Cass. civ., Sez. lav., n. 13624 del 2020. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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