Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lazio n. 536 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, D.L. n. 669/1996, conv. in L. n. 30/1997, decorre dalla notifica della sentenza di cui si chiede l’esecuzione anche quando questa sia priva della formula esecutiva, poiché la “novella” di cui al d.lgs. n. 149/2022 ha soppresso tale requisito ai fini dell’accesso al rimedio. Grava sull’Amministrazione l’onere di provare l’adempimento dell’obbligazione; in difetto, il giudice amministrativo accerta l’obbligo di dare esecuzione al giudicato, assegna un termine per provvedere e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

La parte ricorrente ha agito in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 152/2024, pubblicata il 31 gennaio 2024, che aveva accertato il suo diritto a usufruire, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, condannando il Ministero al pagamento di euro 1.500,00 oltre interessi e spese di lite.

Il titolo, notificato all’Amministrazione debitrice in data 8 luglio 2025, è passato in giudicato per mancata impugnazione. Lamentando l’inadempimento del Ministero, la ricorrente ha chiesto che fosse ordinata l’esatta esecuzione del giudicato, con pagamento delle somme dovute e nomina, in caso di ulteriore ritardo, di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza svolgere difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso, in continuità con i recenti precedenti della stessa Sezione staccata in casi analoghi. Il percorso argomentativo muove dall’accertamento dei presupposti processuali del rimedio dell’ottemperanza.

È documentalmente provato che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è divenuta definitiva per mancata impugnazione e che sono decorsi 120 giorni dalla notifica del titolo all’Amministrazione debitrice. Il termine dilatorio, osserva il Tribunale, risulta così rispettato.

Il passaggio di maggiore interesse riguarda la formula esecutiva. Alla luce della “novella” di cui al d.lgs. n. 149/2022, in vigore dal 18 ottobre 2022, il Collegio afferma che non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva ai fini del giudizio di ottemperanza. Pertanto il termine in questione decorre dalla notifica della sentenza, anche se priva di formula esecutiva.

Il Tribunale ha poi rilevato che l’Amministrazione non ha provato, nonostante gliene incombesse l’onere, di avere adempiuto all’obbligazione di pagamento. Da ciò la conseguenza: il Ministero deve dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, procedendo al pagamento di euro 1.500,00 oltre interessi legali.

Per il caso di infruttuosa scadenza del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale, con compenso liquidato in euro 1.000,00, salvo conguaglio, posto a carico dell’Amministrazione inadempiente. Le spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari, in ragione della serialità del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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