Rivendite speciali di tabacchi: normativa applicabile e decorrenza dell’iniziativa procedimentale (TAR Lombardia n. 2723 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione all’istituzione di rivendite speciali di tabacchi, la domanda priva della perizia giurata e della documentazione urbanistico-edilizia non integra un valido atto di iniziativa procedimentale, ma assume tale natura solo a seguito dell’integrazione richiesta dall’Amministrazione. Di conseguenza, la disciplina applicabile ratione temporis è quella vigente al momento della compiuta integrazione documentale e della comunicazione di avvio del procedimento, non quella in essere alla data di presentazione dell’istanza incompleta. Nell’ipotesi in cui il rigetto si fondi sul raggiungimento del rapporto popolazione/rivendite, la distanza rilevante per l’operatività della deroga va calcolata tra gli assi degli ingressi, che per le rivendite speciali coincidono con l’ingresso della struttura commerciale ospitante. Il mero ritardo nell’adozione del provvedimento conclusivo, infine, non assume effetti invalidanti.
Il Fatto
La società ricorrente chiedeva all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’autorizzazione a istituire una rivendita speciale di tabacchi all’interno di un centro commerciale, presso un bar dalla stessa gestito. L’istanza, presentata in data 2 dicembre 2020, era inizialmente priva della perizia giurata, della documentazione urbanistico-edilizia e della visura catastale con misure; l’Agenzia ne chiedeva l’integrazione, che la società forniva tra l’aprile e il maggio 2021.
Dalla documentazione emergeva una distanza pedonale di 548 metri tra l’ingresso del centro commerciale e la rivendita più vicina. Dopo il preavviso di rigetto e le deduzioni della società, l’Agenzia negava l’autorizzazione con provvedimento del 23 marzo 2022, rilevando il raggiungimento del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti e la distanza inferiore a 600 metri, ostativa alla deroga.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è respinto. Il Tribunale affronta anzitutto la questione della normativa applicabile, che assume valenza dirimente. Il DM 12 febbraio 2021 n. 51, modificativo del DM 21 febbraio 2013 n. 38, è entrato in vigore il 6 maggio 2021. La domanda della ricorrente risale al dicembre 2020, ma era priva della documentazione che l’art. 6, comma 5, del DM 38/13 contempla quale condizione di procedibilità.
Il Collegio osserva che solo con l’integrazione documentale — avvenuta tra aprile e maggio 2021 — la domanda ha concretato un effettivo atto di iniziativa procedimentale, eccitando la potestas amministrativa e integrando la condizione per l’avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. b), del DM 38/13. La comunicazione di avvio del procedimento ai controinteressati è intervenuta l’8 giugno 2021, quando la novella era già in vigore.
Ne discende l’applicabilità ratione temporis delle modifiche del 2021 e l’infondatezza della censura fondata sull’applicazione della disciplina previgente. Anche il secondo mezzo, che presuppone l’inapplicabilità della novella, è respinto. Il Tribunale esclude altresì che il ritardo di sedici mesi nell’adozione del provvedimento possa assumere effetti invalidanti.
Ad abundantiam, il Collegio rileva che nemmeno la tesi della ricorrente gioverebbe. La distanza rilevante è pari a 548 metri, inferiore alla soglia di 600 metri richiesta dalla deroga dell’art. 2, comma 3, del DM 38/13 nella versione previgente. Per le rivendite speciali, la misurazione va effettuata tra gli assi degli ingressi e, trattandosi di ricevitorie collocate in una struttura commerciale, con riferimento all’ingresso del centro commerciale, poiché è la struttura nel suo complesso ad avere accesso alla pubblica via. Tale esegesi era stata del resto condivisa dalla stessa ricorrente in sede di presentazione dell’istanza. Le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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