Inammissibilità del conto giudiziale per morte del consegnatario (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 191 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto avente ad oggetto la gestione di un presunto agente contabile è inammissibile quando risulti che questi sia deceduto prima della instaurazione del giudizio, con conseguente improcedibilità nei suoi confronti e assorbimento di ogni altra questione. La constatazione del decesso del presunto responsabile determina l’interruzione del giudizio e impedisce la definizione nel merito della resa del conto. Resta ferma la verifica preliminare della effettiva sussistenza del debito di custodia, che rappresenta il presupposto della qualificazione della gestione come conto giudiziale ai sensi dell’art. 93 T.U.E.L.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione, per l’esercizio finanziario 2013, resa da un soggetto in qualità di agente contabile di fatto presso un Comune, con riferimento al Settore Polizia municipale, Segreteria generale e Personale. Il conto contestato atteneva alla gestione di beni in relazione ai quali si ipotizzava un debito di custodia in capo al presunto consegnatario.
Il magistrato istruttore, dopo aver richiesto chiarimenti in ordine alla tipologia di gestione affidata, ha rilevato che la stessa non sarebbe riconducibile a una gestione di beni mobili, risultando piuttosto riferibile a immobilizzazioni patrimoniali, con conseguente carenza dei requisiti minimi del conto giudiziale. All’udienza è emerso che il presunto agente contabile era deceduto prima dell’instaurazione del giudizio.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla verifica preliminare della ammissibilità e procedibilità del giudizio. Rileva, in via assorbente, che il presunto agente contabile era deceduto prima della instaurazione del giudizio. Ne deriva l’interruzione del rapporto processuale e l’improcedibilità nei suoi confronti, con assorbimento di ogni altra questione.
Il Collegio richiama il quadro normativo di riferimento, incentrato sull’art. 93 T.U.E.L., che individua i soggetti tenuti alla resa del conto giudiziale. La norma fa riferimento al tesoriere, agli agenti contabili con maneggio di pubblico denaro, a coloro che gestiscono beni degli enti locali e a chi si ingerisce negli incarichi loro attribuiti.
Sul piano sostanziale, la Corte ribadisce che soltanto i consegnatari con debito di custodia sono tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione. I precedenti richiamati — tra cui le pronunce delle sezioni Abruzzo, Veneto e Piemonte — confermano che la gestione di beni immobili e di immobilizzazioni non integra di per sé l’obbligo di resa del conto. Il conto del consegnatario di beni che non presenti i requisiti minimi essenziali per individuare con esattezza i beni dati in consegna non è qualificabile come conto giudiziale.
Il Collegio, tuttavia, non definisce nel merito tale questione, perché il dato del decesso del presunto responsabile, intervenuto prima dell’instaurazione del giudizio, assume rilievo assorbente e impone la declaratoria di inammissibilità. Ogni altra questione resta così assorbita.
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Nota della Redazione
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