Attività di skipper in malattia: danno erariale solo per compensi non riversati (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 5 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’esercizio di un’attività extralavorativa retribuita durante il periodo di assenza per malattia integra gli estremi dell’incompatibilità con lo status di dipendente pubblico, ma non consente di presumere l’inesistenza dell’infermità né di privare di causa il pagamento della retribuzione. La configurabilità di un’attività imprenditoriale ex art. 2082 cod. civ. esige il carattere stabile e non occasionale dell’attività, con la conseguenza che l’esiguità dei compensi e la saltuarietà delle prestazioni escludono la dedotta “attività commerciale” e il conseguente danno da retribuzione. Il mancato riversamento all’amministrazione dei compensi percepiti per incarichi non autorizzati integra invece danno erariale addebitabile a titolo di colpa grave, ai sensi dell’art. 53, comma 7, e comma 7-bis, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 47, comma 4, L.P. n. 7/1997, non operando la limitazione dell’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020 per le condotte omissive.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio un dipendente dell’Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, addetto al servizio di emergenza, chiedendo la condanna al pagamento di € 36.861,81 (a fronte degli iniziali € 38.214,33). Il pregiudizio derivava, secondo l’accusa, dall’avere svolto in via professionale l’attività di skipper con la propria barca a vela durante il lungo periodo di assenza per malattia, pubblicizzando escursioni sul proprio profilo social e incassando somme dai partecipanti.

Il requirente articolava il danno in tre voci: la retribuzione erogata nel periodo di incompatibilità, il costo sostenuto per la sostituzione del dipendente e il mancato riversamento dei compensi extralavorativi. Il convenuto eccepiva la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza e, nel merito, sosteneva la natura amatoriale delle uscite in barca, finalizzate alla sola condivisione delle spese di navigazione, e la veridicità dei certificati medici.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di nullità: la censura non attiene alla causa petendi ma investe profili di infondatezza nel merito, da esaminare in sede di giudizio. Sul piano normativo, pur essendo il requirente richiamatosi all’art. 60 d.P.R. n. 3/1957 e all’art. 53 d.lgs. n. 165/2001, il giudice applica in forza del principio iura novit curia la disciplina provinciale, segnatamente l’art. 47 L.P. n. 7/1997, estesa al personale dell’APSS.

Nel merito, la prima e principale accusa non regge per difetto di prova. La Procura non ha dimostrato quali escursioni a pagamento sarebbero state effettuate nei primi tre mesi e mezzo del periodo contestato; anche per le sei uscite richiamate in citazione manca la prova di ospiti paganti, salvo la manifestazione velistica. Gli annunci social, letti nel contesto, esprimono piuttosto la ricerca di condivisione delle spese: il convenuto vi si descrive come velista amatoriale. La Corte qualifica come mero contributo spese il versamento di € 500, come compenso i versamenti di € 1.500 e di € 1.000, per un totale accertato di € 2.500.

L’attività economica risulta così svolta per soli dieci giorni nell’arco di un anno, con incasso esiguo. La natura occasionale e la modestia dei compensi escludono l’attività imprenditoriale ex art. 2082 cod. civ., richiamandosi Cass. civ. Sez. I n. 2321 del 1997, e si pongono in linea con l’art. 47, comma 1, d.lgs. n. 171/2005 sul noleggio occasionale. Cadono quindi le prime due poste di danno.

Quanto alla pretesa simulazione della malattia, la Corte esclude che le presunzioni semplici degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. possano fondarsi su un fatto non noto e non accertato: la lunga durata dell’infermità non è indice di inesistenza, e la dedotta attività lavorativa intensa non risulta provata. I certificati medici, peraltro, risultano veritieri e i sanitari erano a conoscenza dell’attività velica senza ravvisarne incompatibilità con la guarigione.

Accolta invece, in parte, la domanda sulla terza voce: accertato il conseguimento di € 2.500 per attività non autorizzata e il mancato riversamento, il Collegio ravvisa danno erariale addebitabile a titolo di colpa grave. Trattandosi di condotta omissiva, non opera la limitazione dell’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020. Il convenuto è condannato al pagamento di € 2.500, oltre rivalutazione e interessi compensativi riconosciuti anche d’ufficio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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