Controllo Corte dei conti sulla gestione 2024 dell’AdSP: criticità su fondo rischi, canoni e gare (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 137 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La costituzione del fondo rischi per contenzioso nel passivo patrimoniale deve avvenire mediante appositi accantonamenti al conto economico di competenza dell’esercizio, in applicazione degli artt. 2424-bis e 2425 cod. civ. e del principio OIC 31. Non è consentito utilizzare gli utili di esercizi precedenti per la diretta costituzione del fondo, se non a copertura delle perdite economiche. La prosecuzione sine titulo di rapporti concessori, la reiterazione di proroghe e la scarsa incidenza delle procedure a evidenza pubblica negli affidamenti determinano effetti distorsivi della concorrenza. Le autorità di sistema portuale devono adeguare i propri regolamenti ai principi di trasparenza e imparzialità di cui al d.lgs. n. 36 del 2023, assicurando il rispetto del principio di rotazione.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione del controllo sugli Enti, ha esaminato il rendiconto generale dell’esercizio 2024 dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, ente che comprende i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia. L’ente opera in un contesto segnato da un’ampia programmazione di investimenti, anche finanziati dal PNRR e dal Piano nazionale complementare, e da una gestione caratterizzata da significative criticita’ di natura contabile e amministrativa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che, per l’esercizio 2024, l’ente ha costituito il fondo rischi contenzioso iscrivendolo al passivo patrimoniale per un importo di oltre 56 milioni di euro, ma utilizzando gli avanzi economici di esercizi precedenti. Tale modalità è stata ritenuta non corretta, in quanto la stima di perdite probabili deve trovare contropartita in un accantonamento al conto economico dell’esercizio di competenza. I Ministeri vigilanti hanno evidenziato che l’impiego del fondo di dotazione è consentito solo a copertura delle perdite, richiedendo una rielaborazione degli schemi di bilancio secondo i principi contabili civilistici.
In materia di gestione del demanio, la Corte ha sottolineato la bassa incidenza delle procedure di gara rispetto alle concessioni scadute, rilevando che la situazione non consente ancora la piena attuazione dei principi di evidenza pubblica sanciti dal regolamento n. 202 del 2022. È stata inoltre evidenziata la prosecuzione sine titulo di una concessione per il servizio idrico, poi risolta con il subentro del gestore del servizio idrico integrato, e la reiterazione di gestioni provvisorie per alcune stazioni marittime, con la raccomandazione di concludere le procedure di affidamento.
La Corte ha poi richiamato l’attenzione sull’importanza del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti diretti e ha raccomandato la celere approvazione del regolamento per le procedure sottosoglia, adeguato al nuovo codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 36 del 2023.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2424-bis c.c. – Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale
- Art. 2425 c.c. – Contenuto del conto economico