Rinuncia in conferenza di servizi alla proroga ex lege dei titoli edilizi (TAR Puglia n. 247 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia alla proroga ex lege dei titoli edilizi e paesaggistici, formalizzata dal rappresentante della società in sede di conferenza di servizi, è vincolante per l’interessato in forza del divieto di venire contra factum proprium, espressivo del dovere di collaborazione e buona fede tra cittadino e amministrazione. La proroga prevista dall’art. 10-septies decreto-legge n. 21/2022 non opera quando i titoli abilitativi risultino in contrasto, al momento della comunicazione, con i nuovi strumenti urbanistici approvati o con i piani di tutela del paesaggio. La facoltà di mantenere per l’intero anno solare le strutture balneari amovibili riconosciuta dall’art. 8, comma 5, legge reg. Puglia n. 17/2015 è mera eventualità, esercitabile nei limiti delle determinazioni a tutela del paesaggio e della pianificazione edilizia comunale.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva, su area demaniale, un complesso di strutture amovibili funzionali all’attività balneare e ricettiva, in forza di autorizzazione quinquennale scaduta il 2 agosto 2021 e prorogata fino al 31 dicembre 2023. In prossimità della scadenza presentava istanza di rinnovo, senza che il Comune completasse l’istruttoria. Con nota del 1° febbraio 2024 la società comunicava di volersi avvalere della proroga dell’art. 10-septies decreto-legge n. 21/2022.
Il Comune di Monopoli rigettava l’istanza di proroga e mantenimento con provvedimento del 1° marzo 2024 e ordinava la rimozione dei manufatti e il ripristino dei luoghi con ordinanza n. 241 del 20 marzo 2024. La società impugnava gli atti davanti al TAR Puglia, che in sede cautelare sospendeva i provvedimenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. La questione centrale riguarda l’applicabilità della proroga dei titoli edilizi e paesaggistici invocata dalla ricorrente. Il Comune eccepisce una specifica rinuncia, resa dal rappresentante della società nel verbale della conferenza di servizi del 1° giugno 2023, nell’ambito di un percorso concordato volto a ricollocare i manufatti nell’alveo della nuova pianificazione paesaggistica regionale.
Il TAR ritiene infondata la censura sulla carenza di rappresentatività del delegato intervenuto. Alla conferenza era presente un soggetto munito di idonei poteri, noti e dimostrati all’amministrazione, e comunque per facta concludentia è emersa la volontà della società di cooperare nel percorso di adeguamento, poi contestato ex post in sede giurisdizionale. L’iter concordato risulta in corso, con acquisizione dei pareri e degli atti infraprocedimentali necessari.
Il Collegio esclude inoltre che la proroga sia applicabile nel merito. L’art. 10-septies, comma 1, lett. a) pone la condizione che i titoli non risultino in contrasto con i nuovi strumenti urbanistici e con i piani di tutela paesaggistica. La relazione tecnica in atti documenta l’incompatibilità dell’autorizzazione scaduta con l’aggiornamento del PPTR, con il PUG adeguato e con le modificate norme regolamentari edilizie comunali.
In applicazione del divieto di venire contra factum proprium, richiamato anche dall’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, la ricorrente non può contestare la rinuncia ad avvalersi della proroga ex lege, soprattutto in considerazione del valore preminente della tutela paesaggistica e della natura precaria e amovibile dei manufatti.
Quanto all’art. 8, comma 5, legge reg. Puglia n. 17/2015, il TAR qualifica il mantenimento annuale delle strutture come mera facoltà, inserita nella pianificazione edilizia comunale, richiamando Cons. St., sez. III, n. 3383/2024 e Cons. St., sez. IV, n. 2492/2024. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.