Strutture balneari su area privata e proroga (TAR Puglia n. 246 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia alla proroga ex lege dei titoli edilizi e paesaggistici, formalizzata dal rappresentante della società in sede di conferenza di servizi nell’ambito di un percorso concordato di adeguamento alla nuova pianificazione paesaggistica, non è contestabile ex post. Il divieto di venire contra factum proprium, espressione del dovere di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, preclude alla parte che ha accettato quel percorso di impugnare la rinuncia e di invocare la reviviscenza del dispositivo normativo. La proroga prevista dall’art. 10-septies d.l. n. 21/2022 presuppone che i titoli abilitativi non siano in contrasto con i nuovi strumenti urbanistici e con i piani di tutela del paesaggio. La facoltà di mantenimento annuale delle strutture balneari su area privata, di cui all’art. 8, comma 5, legge Regione Puglia n. 17/2017, resta subordinata alle determinazioni di tutela paesaggistica, non operando come regola ordinaria.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce strutture precarie e amovibili connesse all’attività di balneazione, collocate su area di proprietà privata e non su demanio marittimo. Il Comune di Monopoli aveva rigettato l’istanza di proroga della validità del titolo edilizio e paesaggistico e di mantenimento invernale dei manufatti, adottando poi l’ordinanza di rimozione con ripristino dei luoghi.

La società impugnava il diniego, la nota tecnica allegata e l’ordinanza, invocando l’art. 10-septies d.l. n. 21/2022, come modificato, e l’art. 8, comma 5, legge Regione Puglia n. 17/2017. Il Comune eccepiva che la proroga era stata oggetto di rinuncia in conferenza di servizi, in un percorso condiviso di adeguamento al PPTR, al PUG e al regolamento edilizio. Il Collegio, in via cautelare, aveva sospeso gli atti per la complessità delle questioni; all’udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita l’oggetto della controversia: si discute del mantenimento di strutture precarie e amovibili solo connesse alla balneazione, insistenti su aree private, circostanza pacificamente ammessa da entrambe le parti. La società contesta anche il verbale della conferenza di servizi del 1° giugno 2023, negando i poteri rappresentativi del soggetto intervenuto e chiedendo la reviviscenza della proroga normativa.

La censura non regge. Alla conferenza era presente un soggetto munito di idonei poteri rappresentativi, noti e dimostrati all’amministrazione. Dagli atti coevi e successivi emerge per facta concludentia la volontà della società di cooperare nel percorso di adeguamento, salvo contestarlo ex post in sede giurisdizionale. Il Comune ha avviato un’attività amministrativa complessa, con richieste di integrazioni documentali e tecniche, in parte già fornite.

In tale percorso la proroga è stata rinunciata, accettando la parte il provvedimento di proroga al 31 ottobre 2023 con impegno a regolarizzare la posizione secondo il nuovo PPTR. Il Collegio richiama il divieto di venire contra factum proprium, espressivo del dovere di collaborazione e buona fede tra cittadino e amministrazione ex art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, già recepito in sede giurisprudenziale, e ne trae l’inammissibilità della contestazione tardiva, valorizzando il preminente interesse alla tutela paesaggistica.

Quanto all’art. 8, comma 5, legge Regione Puglia n. 17/2017, il Collegio ne esclude la portata precettiva invocata: la norma configura una mera facoltà, inserita nella pianificazione edilizia comunale, che ben può esigere un migliore inserimento paesaggistico delle strutture. Richiama Cons. St., sez. III, n. 3383/2024 e Cons. St., sez. IV, n. 2492/2024: il mantenimento annuale opera come eccezione, nei limiti delle determinazioni di tutela del paesaggio. La stessa ratio vale per le strutture su area privata, che, permanendo oltre la stagione balneare, hanno autonomia funzionale propria e soggiacciono alla normativa di tutela ambientale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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