Proroga del titolo edilizio balneare e vincolo di stagionalità dei manufatti amovibili (TAR Puglia n. 248 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La proroga ex lege del titolo autorizzatorio paesaggistico prevista dall’art. 10-septies del D.L. n. 21/2022 non opera in via automatica, ma richiede la volontà della parte di avvalersene e il controllo del Comune sulla conformità dell’autorizzazione ai nuovi strumenti urbanistici. La medesima disposizione incide esclusivamente sulla durata del titolo e non sul suo contenuto intrinseco, sicché non elimina le prescrizioni e i vincoli di stagionalità in esso contenuti. Eventuali profili di illegittimità delle condizioni del titolo per contrasto con disposizioni antecedenti devono essere fatti valere con l’impugnazione del provvedimento a monte, a pena di decadenza. La natura privata dell’area esclude l’applicazione delle disposizioni dettate per i titolari di concessioni demaniali marittime.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di un’autorizzazione rilasciata nel 2018, di durata quinquennale e con vincolo di stagionalità, per l’installazione di manufatti amovibili funzionali all’attività di stabilimento balneare su suolo privato. Il titolo imponeva la rimozione delle strutture entro il 31 ottobre e il rimontaggio dal 31 marzo dell’anno successivo.

In prossimità della scadenza la società ha chiesto al Comune la proroga del titolo e il mantenimento annuale dei manufatti. L’Amministrazione ha rigettato entrambe le istanze. La società ha impugnato il diniego, invocando l’art. 10-septies del D.L. n. 21/2022, l’art. 1 del D.L. n. 131/2024 e la normativa regionale in materia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso separando due questioni che la ricorrente aveva trattato congiuntamente: la proroga del titolo e il diritto al mantenimento invernale dei manufatti.

Sulla proroga il giudice rileva un dato decisivo: la società ha comunicato di volersi avvalere dell’istituto il 7 maggio 2024, quando l’autorizzazione era già scaduta il 17 agosto 2023. L’art. 10-septies, comma 1, lett. a) non produce alcun effetto estensivo automatico, ma presuppone la volontà della parte. In ogni caso, l’efficacia della proroga richiede un controllo del Comune sulla conformità del titolo ai nuovi strumenti urbanistici, controllo che l’Amministrazione ha escluso in motivazione richiamando il Piano Paesaggistico Territoriale e la normativa tecnica di attuazione.

Sul mantenimento dei manufatti, il Tribunale osserva che il vincolo di stagionalità discende dalle prescrizioni dell’autorizzazione paesaggistica recepite nel titolo del 2018. Eventuali contrasti con disposizioni antecedenti, come la L.R. Puglia n. 17/2015, andavano dedotti impugnando il provvedimento a monte, a pena di decadenza. Nel merito, la pacifica natura privata dell’area esclude l’applicazione delle norme riferite ai titolari di concessioni di beni demaniali marittimi.

Quanto all’art. 10-septies, il Collegio lo ritiene inconferente: la norma proroga la durata delle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, ma non ne modifica il contenuto. L’interesse della ricorrente è in realtà quello di eliminare il vincolo di stagionalità, obiettivo estraneo alla portata della disposizione sopravvenuta.

Il Tribunale prende infine le distanze dal precedente TAR Puglia-Bari, Sez. III, sentenza n. 283/2024, che aveva annullato un analogo obbligo di rimozione per contrasto con la normativa regionale: in quel caso, come in quello odierno, la condizione era già contenuta in un titolo non impugnato nei termini. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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