Rinuncia al controricorso e acquiescenza al ricorso per cassazione in materia IMU (Cass. civ. Sez. V n. 16867 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al controricorso, con dichiarazione di acquiescenza al ricorso per cassazione al fine di evitare spese gravose, comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione senza rinvio della decisione impugnata, con rigetto dell’originario ricorso. Le spese dei gradi di merito sono compensate, mentre quelle di legittimità, regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, sono poste a carico della controricorrente. La rinuncia al controricorso non costituisce improcedibilità dell’impugnazione, ma determina l’esame del ricorso nei termini proposti dalla ricorrente.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento con cui è stato attribuito a un immobile l’accatastamento nella categoria D 8, nell’ambito di un giudizio in materia di IMU. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso della società intimata, sul presupposto che il d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 disponga la classificazione nella categoria D dei soli spazi commerciali della fiera, ma non di quelli fieristici. La Commissione tributaria regionale delle Marche ha confermato la pronuncia di primo grado con sentenza n. 373/2017 depositata l’11 luglio 2017.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. La controricorrente ha dapprima proposto controricorso e istanza di sospensione per aderire alla procedura di definizione agevolata, poi ha rinunciato al controricorso dichiarando di voler fare acquiescenza al ricorso, al fine di evitare spese eccessivamente gravose.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., rappresentando che l’intimata aveva proposto, attraverso la procedura DOCFA, la categoria D8 e che l’avviso impugnato aveva confermato la categoria proposta, con conseguente carenza di interesse a coltivare il giudizio.
Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 6 e 61 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 e dell’art. 40, comma 2, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, sostenendo che l’attività fieristica cui è destinato l’immobile ha carattere commerciale e che la categoria e la classe catastali devono essere attribuite in ragione delle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari.
La Corte ha preso atto della rinuncia al controricorso depositata dalla controricorrente, con la quale questa ha dichiarato di voler fare acquiescenza al ricorso per cassazione al fine di evitare spese eccessivamente gravose. Da tale dichiarazione è conseguito l’accoglimento del ricorso, la cassazione senza rinvio della decisione impugnata e il rigetto dell’originario ricorso.
Quanto alle spese, la Corte ha disposto la compensazione di quelle dei gradi di merito e ha posto a carico della controricorrente quelle di legittimità, regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, liquidate in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge nella misura del 15%.
Nota della Redazione
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