Rinuncia agli effetti della sentenza e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 9403 del 22.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il giudizio, determinata dal riconoscimento della debenza del contributo e dalla definizione in sede amministrativa della posizione della parte, rende improcedibile il ricorso di primo grado. Non ricorrono le condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. tale decisione di merito presuppone l’integrale soddisfazione della pretesa azionata, che difetta quando la parte appellata rinunci agli effetti della sentenza a sé favorevole e concordi con l’amministrazione un piano di rientro. La mancata opposizione dell’amministrazione giustifica la compensazione integrale delle spese del doppio grado.
Il Fatto
Una compagnia aerea internazionale impugnava davanti al TAR Piemonte la delibera con cui l’Autorità di regolazione dei trasporti aveva individuato i soggetti tenuti al contributo per l’anno 2019, includendovi gli esercenti servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, nonché la determina attuativa. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e annullava gli atti nella sola parte in cui imponevano il contributo ai vettori aerei.
L’Autorità proponeva appello. Nel corso del giudizio la Sezione investiva la Corte di giustizia dell’Unione europea di una questione pregiudiziale sulla compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell’Unione. Dopo la pronuncia della Corte, la compagnia riconosceva la debenza del contributo, definiva in via amministrativa la propria posizione e rinunciava agli effetti della sentenza di primo grado, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorso di primo grado è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le dichiarazioni della parte appellata dimostrano, da un lato, il riconoscimento della debenza del contributo e, dall’altro, la definizione in sede amministrativa della posizione nei confronti dell’Autorità: viene così meno l’interesse a coltivare il gravame avverso gli atti di quest’ultima.
La Sezione esclude che possa invece pronunciarsi la cessazione della materia del contendere. L’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. subordina tale decisione di merito all’integrale soddisfazione della pretesa azionata, evenienza che non si verifica nel caso concreto. Pesano in senso contrario l’espressa rinuncia agli effetti della sentenza favorevole e la scelta di concordare con l’Autorità un piano di rientro per i contributi non versati.
La Corte dà atto che la stessa Autorità non si è opposta alla definizione del giudizio in questi termini. Su questa base, e in ragione della mancata opposizione, ravvisa giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del doppio grado tra le parti costituite.
Il dispositivo dichiara improcedibile il ricorso di primo grado e annulla la sentenza impugnata, con spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
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