Gara di servizi: verifica dell’anomalia, penali non dichiarate e offerte migliorative (TAR Puglia n. 266 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella verifica dell’anomalia dell’offerta i valori del costo del lavoro desunti dalle tabelle ministeriali costituiscono un mero parametro di valutazione della complessiva adeguatezza dell’offerta, da apprezzare in termini globali ed omnicomprensivi; il rispetto dei minimi salariali inderogabili va verificato con riferimento ai soli elementi retributivi della tabella, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. L’omessa dichiarazione di penali contrattuali non integra di per sé causa di esclusione, non possedendo la valenza sintomatica della risoluzione per inadempimento, salvo che la lex specialis imponga uno specifico obbligo dichiarativo. Le proposte migliorative consistenti in forniture e installazioni prive di impatto edilizio rientrano tra i mezzi aggiuntivi consentiti dalla legge di gara. Il superamento del termine semestrale di conclusione della gara non determina l’invalidità della procedura, ma rileva solo sul piano della responsabilità del RUP per danno erariale.

Il Fatto

La ricorrente, gestore uscente del servizio di call center e CUP di una azienda ospedaliero-universitaria, partecipava alla gara indetta per l’affidamento triennale del servizio, classificandosi seconda alle spalle della controinteressata. Esperita la verifica di congruità dell’offerta della prima classificata, la stazione appaltante aggiudicava la commessa. La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione con ricorso principale e motivi aggiunti, chiedendo in via principale il risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione o subentro nel contratto e, in subordine, quello per equivalente.

La controinteressata proponeva ricorso incidentale di contenuto paralizzante, volto a censurare la mancata esclusione della ricorrente per carenza di elementi essenziali dell’offerta tecnica. L’amministrazione resisteva nel merito. La causa giungeva alla decisione all’esito della pubblica udienza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il ricorso principale, la cui infondatezza avrebbe reso improcedibile quello incidentale, in ossequio all’economia dei mezzi processuali richiamata dalla giurisprudenza amministrativa. Nel merito, il primo motivo viene respinto: la stima del fabbisogno contenuta nel progetto di acquisto ha carattere presuntivo e non impone l’assunzione di nuove unità rispetto agli operatori da riassorbire in forza della clausola sociale; il monte ore del precedente gestore non costituisce minimo di gara.

Quanto alla lamentata sottostima del costo della manodopera, il Tribunale chiarisce che il minimo salariale corrisponde alla retribuzione netta del dipendente ed è evincibile dalla linea A delle tabelle ministeriali; i valori del costo del lavoro costituiscono un mero parametro di congruità da apprezzare globalmente. Il costo medio orario offerto dalla controinteressata supera i minimi inderogabili, e il calcolo della ricorrente non tiene conto della distribuzione dei livelli di inquadramento né dell’aliquota contributiva ridotta per effetto della decontribuzione sud. La valutazione dell’amministrazione è dunque attendibile e il motivo infondato.

I motivi aggiunti concernenti gli illeciti professionali non dichiarati vengono respinti sulla scorta dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 16/2020: l’omessa dichiarazione non è mai causa di esclusione automatica, e le penali contrattuali non possiedono valenza sintomatica autonoma, come chiarito da Cons. Stato n. 8236 del 2020. Poiché la controinteressata aveva dichiarato in gara inadempienze più gravi, la censura incentrata sulle sole penali si rivela non condivisibile, non potendo il giudice modificare il thema decidendum incorrendo in ultrapetizione.

Le censure sulle varianti migliorative sono infondate: gli interventi consistono in forniture e installazioni, prive di impatto edilizio e di importo irrilevante rispetto alla base d’asta. Parimenti infondati risultano i rilievi sull’organico effettivo, sulle sostituzioni in tempo reale e sul piano formativo, trattandosi di valutazioni soggettive non dimostrate. Il motivo sulla violazione del termine semestrale di conclusione della gara è respinto: la norma non prevede alcuna ipotesi di invalidità, ma solo responsabilità del RUP.

Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; la domanda risarcitoria, in forma specifica e per equivalente, non può trovare accoglimento. Le spese sono compensate in ragione della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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